COMUNICATO - Statuto deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e approvato in data 23 febbraio 2010 (10A02884)
Art. 1
Natura giuridica dell'ente e sede
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L'Agenzia del demanio, di seguito «Agenzia», e' un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.
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L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.
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L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
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L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilita' e di amministrazione.
Art. 2
Finalita' e compiti
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L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a:
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definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrita' e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;
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assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;
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garantire i piu' alti livelli di redditivita' e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;
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coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonche' degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;
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svolgere tutte le attivita' connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.
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L'Agenzia provvede altresi' a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' i veicoli sequestrati e confiscati.
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L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprieta'.
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L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonche' promuovere la costituzione di societa', anche con i predetti soggetti, o partecipare a societa' gia' costituite.
Art. 3
Patrimonio
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Il patrimonio e' costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attivita' dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4
Organi dell'Agenzia
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Sono organi dell'Agenzia:
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il direttore;
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il comitato di gestione;
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il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Direttore
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Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.
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Il direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato. La carica di direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.
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Il direttore e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.
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Il direttore:
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rappresenta l'Agenzia e la dirige;
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presiede il comitato di gestione;
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propone ed esegue le deliberazioni del comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;
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dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attivita';
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definisce, attraverso il regolamento di amministrazione e contabilita', gli impegni di spesa e di stipula che gli uffici dell'Agenzia possono assumere per i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni euro. Per gli impegni di spesa connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tale limite e'...
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