COMUNICATO - Statuto deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e approvato in data 23 febbraio 2010 (10A02884)

Art. 1

Natura giuridica dell'ente e sede

  1. L'Agenzia del demanio, di seguito «Agenzia», e' un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.

  2. L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.

  3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

  4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilita' e di amministrazione.

    Art. 2

    Finalita' e compiti

  5. L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a:

    1. definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrita' e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;

    2. assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;

    3. garantire i piu' alti livelli di redditivita' e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;

    4. coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonche' degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;

    5. svolgere tutte le attivita' connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

  6. L'Agenzia provvede altresi' a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' i veicoli sequestrati e confiscati.

  7. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprieta'.

  8. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonche' promuovere la costituzione di societa', anche con i predetti soggetti, o partecipare a societa' gia' costituite.

    Art. 3

    Patrimonio

  9. Il patrimonio e' costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attivita' dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

    Art. 4

    Organi dell'Agenzia

  10. Sono organi dell'Agenzia:

    1. il direttore;

    2. il comitato di gestione;

    3. il collegio dei revisori dei conti.

    Art. 5

    Direttore

  11. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.

  12. Il direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato. La carica di direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.

  13. Il direttore e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.

  14. Il direttore:

    1. rappresenta l'Agenzia e la dirige;

    2. presiede il comitato di gestione;

    3. propone ed esegue le deliberazioni del comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

    4. dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attivita';

    5. definisce, attraverso il regolamento di amministrazione e contabilita', gli impegni di spesa e di stipula che gli uffici dell'Agenzia possono assumere per i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni euro. Per gli impegni di spesa connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tale limite e'...

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