REGOLAMENTO 18 febbraio 2008 - Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attivita'', di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice del...


Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 191, comma 1, lettere e) ed i), 196, comma 1, 197, commi 3 e 4, 198, comma 1, 200, comma 1 e 201, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


    Titolo I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini della presente disciplina si intendono per:

    1. decreto: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

    2. fondo interno: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;

    3. gestione separata: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

    4. ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    5. organo amministrativo: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione; per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;

    6. portafoglio: l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale puo' rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o piu' rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non puo' essere costituito da soli sinistri;

    7. Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

    8. Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo.


    Titolo I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento disciplina le procedure di:

    1. approvazione delle modifiche degli statuti delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;

    2. approvazione delle modifiche del programma di attivita' delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

    3. autorizzazione delle operazioni di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione di cui al titolo XIV, capo III, del decreto.

  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.


    Titolo II

    VIGILANZA SULLA GESTIONE

    Capo I

    Modifiche dello statuto

    Art. 4.

    Modifiche dello statuto

  5. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 196 del decreto.

  6. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.


    Titolo II

    VIGILANZA SULLA GESTIONE

    Capo I

    Modifiche dello statuto

    Art. 5.

    Procedura di approvazione

  7. L'ISVAP rilascia l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e ne da' comunicazione all'impresa.

  8. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

  9. L'impresa, dopo il deposito presso il registro delle imprese, trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dal deposito, lo statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.


    Titolo II

    VIGILANZA SULLA GESTIONE

    Capo I

    Modifiche dello statuto

    Art. 6.

    Diniego dell'approvazione

  10. Nel caso in cui le modifiche statutarie non soddisfino le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'approvazione.

  11. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa puo' trasmettere la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

  12. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

  13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione all'impresa.

    Capo II

    Modifiche del programma di attivita'

    Art. 7.

    Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attivita'

  14. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto.

  15. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attivita' e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, al fine di consentire la valutazione sulla congruita' di tali mezzi.

  16. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre ed e' trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa e la prima chiusura semestrale.

    Capo II

    Modifiche del programma di attivita'

    Art. 8.

    Modifiche al programma di attivita'

  17. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nel corso del primo triennio di attivita', comunicano preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche.

  18. L'impresa non puo' attuare le modifiche al programma di attivita' se non consti l'approvazione dell'ISVAP.

  19. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con le relative disposizioni di attuazione.

    Capo II

    Modifiche del programma di attivita'

    Art. 9.

    Procedura di approvazione

  20. L'ISVAP approva le modifiche al programma di attivita' entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne da' comunicazione all'impresa.

  21. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

    Capo II

    Modifiche del programma di attivita'

    Art. 10.

    Diniego dell'approvazione

  22. Nel caso in cui le modifiche al programma di attivita' non soddisfino le condizioni di cui all'art. 8, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

  23. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa puo' trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attivita' o le proprie osservazioni.

  24. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.

  25. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione all'impresa.


    Titolo III

    VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

    Capo I

    Trasferimenti di portafoglio

    Art. 11.

    Modalita' di trasferimento del portafoglio

  26. Il trasferimento di portafoglio puo' essere attuato mediante contratto di cessione o mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria.


    Titolo III

    VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

    Capo I

    Trasferimenti di portafoglio

    Art. 12.

    Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

  27. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia...

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