Fondo sanitario nazionale 2002 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle disponibilita' stanziate dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/199...

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorita' per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie; Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del...

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