Il reato di stalking: configurazione e problematiche

AutoreRomina Cauteruccio
Pagine245-246

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@1. Gli atti persecutori nel nuovo art. 612 bis c.p. 2

La legge 23 febbraio 2009, n. 11, artt. 7 e 8, ha introdotto nel codice penale, all’art. 612 bis, la nuova fattispecie di reato di stalking1, ampliando così la sfera di “Atti persecutori” nei confronti della sfera privata altrui, mediante variegate tipologie di condotta “reiterate”. Il bene giuridico protetto è la libertà morale della persona - non a caso tutelata da norma collocata nell’ambito del codice nel libro II “Dei delitti contro la libertà morale”, capo III, sezione III -, intesa, a parere di chi scrive, come tranquillità individuale, alla stregua del diritto tutelato nella privacy.

In questo senso, peraltro, la figura dello stalking è stata importata dai Paesi di Common Law dove sulla bilancia della giustizia le libertà soggettive attinenti la sfera privata assumono un livello di protezione elevato.

Il decreto che ha introdotto nel nostro sistema penale il reato in questione è stato apostrofato come “il decreto anti-violenze”2 in materia di sicurezza pubblica; in tal senso è stato adottato un testo che si presta a numerosi dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali e sull’efficacia applicativa.

La condotta tipica è associata, in definitiva, in quelle di minaccia e di molestia già contemplate dall’ordinamento penale. Il reato in oggetto rimane tuttavia a forma libera; la stessa condotta di minaccia infatti può assumere molteplici forme, pur essendo vincolata dal carattere della molestia come intrusione nella sfera individuale altrui, in grado di alterare in modo significativo l’equilibrio psichico di una persona. Il riscontro obiettivo nella letteratura medica dell’alterazione dello stato psichico rappresenta uno dei punti nodali nei lavori parlamentari preparatori dell’Assemblea, al fine di evitare elastiche estensioni dell’ambito della norma incriminatrice contrarie al principio di determinatezza e tassatività del sistema penale vigente.

La scelta del legislatore si è orientata, per la connotazione della fattispecie incriminatrice in esame come reato di evento, circostanza determinante ai fini della sussistenza.

In tal guisa, alle condotte di atti persecutori è richiesta la “reiterazione” e la produzione di eventi suscettibili di obiettivo riscontro nelle forme patologiche, rilevanti sulla sfera della tranquillità della persona tali da indurla ad alterare le proprie abitudini di vita, ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità, ovvero influire sugli stati di ansia e di paura.

Nel corso dei lavori della Commissione Giustizia...

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