DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 - Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, concernente il miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi, ed in particolare l'articolo 10; Visto il regolamento per l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 1088 del 1970 sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447; Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino in materia sanitaria; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'eta' evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999; Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001; Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 settembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito della vaccinazione antitubercolare obbligatoria

  1. La vaccinazione antitubercolare e' obbligatoria per

    1. neonati e bambini di eta' inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio; b) personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perche' presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT