DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. 447 - Regolamento per l'applicazione dell'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi

Coming into Force25 Settembre 1975
End of Effective Date23 Gennaio 2002
Enactment Date23 Gennaio 1975
Published date10 Settembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/10/075U0447/CONSOLIDATED/20020109
Official Gazette PublicationGU n.241 del 10-09-1975
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Nel presente decreto con il termine "legge" e' indicata la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sul "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 NOVEMBRE 2001, N. 465

Art 2.

Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, a mezzo dei propri organi centrali e periferici e tramite i competenti organi sanitari delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, n. 1 e comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Per l'attuazione delle vaccinazioni i predetti organi si avvalgono dei consorzi provinciali antitubercolari e di altre idonee istituzioni sanitarie locali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 NOVEMBRE 2001, N. 465

Art 3.

La vaccinazione antitubercolare obbligatoria e' gratuita.

Gli organi previsti dal precedente articolo concordano con gli enti ospedalieri, gli istituti ed enti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per le malattie mentali, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, nonche' con l'autorita' universitaria e con quella militare l'organizzazione ed i piani di attuazione delle vaccinazioni dei soggetti di cui all'art. 10 della legge, lettere b), d), e) ed f).

Le case private di cura sono equiparate, ai fini dell'obbligatorieta' della vaccinazione antitubercolare e dell'esecuzione della stessa, alle istituzioni di ricovero e cura di cui al comma precedente.

Il Ministro per la sanita', di concerto con quello per la difesa, emana le istruzioni per l'attuazione della vaccinazione antitubercolare nei confronti dei soggetti cutinegativi all'atto dell'arruolamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 NOVEMBRE 2001, N. 465

Art 4.

Le zone depresse ad alta morbosita' tubercolare, di cui alla lettera c) dell'art. 10 della legge, sono individuate a seguito di indagine tubercolinica effettuata sulla popolazione scolastica di ciascuna provincia alla eta' di 6 anni.

L'indice di alta morbosita' tubercolare e' fissato con decreto del Ministro per la sanita' ed e' aggiornato ogni quattro anni in relazione ai risultati dell'indagine di cui al comma precedente, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

L'autorita' sanitaria locale, in applicazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, fissa le zone (comuni, frazioni di comuni, quartieri di citta', ecc.) e le collettivita' che, per caratteristiche di omogeneita' socio-nosologica, rientrano tra le "zone depresse ad alta morbosita' tubercolare" interessate alla vaccinazione obbligatoria.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 NOVEMBRE 2001, N....

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