Spunti di riflessione sulle figure penalmente rilevanti in materia di terrorismo internazionale: il contributo esegetico della giurisprudenza

AutoreUbaldo Nazzaro
Pagine16-22
658
dott
7-8/2018 Rivista penale
DOTTRINA
SPUNTI DI RIFLESSIONE
SULLE FIGURE PENALMENTE
RILEVANTI IN MATERIA
DI TERRORISMO
INTERNAZIONALE:
IL CONTRIBUTO ESEGETICO
DELLA GIURISPRUDENZA
di Ubaldo Nazzaro
Abstract
Gli incerti conf‌ini delle f‌igure penalmente rilevanti,
introdotte progressivamente dal legislatore italiano at-
traverso le tappe che segnano il suo intervento nel contra-
sto al terrorismo internazionale, attribuiscono al giudice
ampi margini di discrezionalità nell’applicazione delle
norme, in primis in relazione alla fattispecie di cui all’art.
270 bis c.p. A ovviare al def‌icit di tassatività-determinatez-
za, connotante le successive fattispecie delittuose in ma-
teria, interviene nuovamente l’attività dell’interprete, il
cui ruolo esegetico appare smisuratamente rafforzato in
presenza di evidenti lacune legislative. Si delinea, per tale
via, una vera e propria tipizzazione giurisprudenziale di
siffatte f‌igure di reato.
The uncertain boundaries of crimes introduced by the
legislator to combat global terrorism give the judge wide
margins of discretion in the application of the rules. The
activity of jurisprudential interpretation then def‌ines the
contents of the law.
SOMMARIO
1. Cenni introduttivi: una rapida ricostruzione dell’evoluzione
della legislazione antiterroristica italiana. 2. La recente atti-
vità esegetica giurisprudenziale nella def‌inizione degli ambiti
penalmente rilevanti dell’art. 270 bis c.p. 3. La tipizzazione
giurisprudenziale delle condotte di arruolamento, organizza-
zione di trasferimenti e auto-addestramento per f‌inalità di
terrorismo internazionale. 4. Ulteriori misure di contrasto al
terrorismo internazionale introdotte dal legislatore del 2016.
5. Brevi rif‌lessioni conclusive.
1. Cenni introduttivi: una rapida ricostruzione dell’evo-
luzione della legislazione antiterroristica italiana
Il percorso di adeguamento della disciplina antiterrori-
stica italiana alle indicazioni europee si articola attraverso
tre principali tappe, rappresentate da interventi legislativi
in reazione ad attentati epocali (1); a completare il quadro
normativo interviene la ratif‌ica ed esecuzione di una serie di
convenzioni adottate a livello comunitario e internazionale.
All’indomani degli attacchi alle Torri Gemelle di New
York, il legislatore ebbe a recepire l’internazionalità della f‌i-
nalità terroristica, attraverso la modif‌ica dell’art. 270 bis c.p.
La repressione del fenomeno del terrorismo internazionale
avviene, in primo luogo, con l’ausilio dello strumento asso-
ciativo, a opera del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438 (2).
L’introduzione del comma 3 nell’art. 270 bis c.p. esten-
de la f‌inalità terroristica anche agli atti di violenza rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo in-
ternazionale. Il legislatore del 2001 non fornisce, tuttavia,
una def‌inizione di terrorismo.
La reazione agli attacchi alla metropolitana di Londra,
il 7 luglio 2005, è rappresentata dal D.L. 27 luglio 2005, n.
144 (c.d. «decreto Pisanu»), convertito nella L. 31 luglio
2005, n. 155. Il legislatore del 2005, nel conf‌igurare l’art.
270 sexies c.p., mutua la def‌inizione di atti terroristici
contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI. Saranno
puniti, allora, anche alla luce del sistema penale italiano,
gli atti intenzionali che, «per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno a un paese o a un’organiz-
zazione internazionale, quando sono commessi al f‌ine di»:
«intimidire gravemente la popolazione», ovvero «costrin-
gere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto» o ancora «destabilizzare gravemente o di-
struggere le strutture politiche fondamentali, costituzio-
nali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione
internazionale».
Gli attentati di Londra forniscono, inoltre, al legislato-
re italiano l’occasione per rendere penalmente rilevanti,
attraverso gli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., le con-
dotte, rispettivamente, di arruolamento e addestramento
di “combattenti islamici”, optando, in tal modo, per un’e-
splicita scelta di campo in relazione alle politiche statuni-
tensi di aggressione militare in Medio Oriente.
Alla luce della L. n. 155/2005 acquistano rilevanza pe-
nale le f‌igure, da un lato, del solo arruolatore, e non anche
quella dell’arruolato (art. 270 quater c.p.), poiché sogget-
to ancora non pericoloso, e, dall’altro, quelle sia dell’ad-
destratore sia dell’addestrato (art. 270 quinquies c.p.); la
pericolosità di quest’ultimo è ricollegata alla circostanza
che egli abbia già acquisito gli strumenti necessari per la
realizzazione di attività terroristiche.
Gli attentati alla rivista satirica francese Charlie Heb-
do hanno indotto l’esecutivo ad adottare il D.L. 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17 aprile
2015, n. 43. Attraverso siffatto intervento legislativo sono
apportate, innanzitutto, modif‌iche agli artt. 270 quater e
270 quinquies c.p., precedentemente introdotti dalla L. 31
luglio 2005, n. 155, al f‌ine di ampliare il novero delle f‌igure
delittuose ivi previste (3).
L’offensiva dello Stato Islamico, per un verso militare,
per l’altro mediatico, è ascrivibile alla terza fase della jihad
in Europa (4): l’utilizzo della rete, da un lato, si va a sosti-
tuire ai luoghi f‌isici (scuole, istituti culturali o moschee)
ai f‌ini dell’attività di reclutamento e, dall’altro, pone a di-

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