Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere ...

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 13 ottobre 2005 Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni

di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione

sociale, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione,

ai sensi della

7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). Anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E m a n a la seguente direttiva

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383)

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera d); l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera f).

A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziative e, dall'altro, le priorita' e i criteri di valutazione.

  1. Requisiti soggettivi.

    I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle altre associate, ai fini del progetto mediante formale atto di procura autenticata da notaio.

    Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.

    Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non e' in grado di realizzare e previa esplicita autorizzazione in tal senso della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

  2. Requisiti oggettivi e priorita'.

    2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 cit.

    Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 15 luglio 2005 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi

    interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita'; sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico; interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale.

    2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.

    12 cit.

    Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.

    L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione non puo' presentare, per l'anno 2005, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.

    2.3. Indicazioni relative ai costi.

    Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.

    Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure, tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

    Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero

    http://www.welfare.gov.it/. costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

    Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi

    iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra loro.

    Progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.

    Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico almeno il 20% dei costi, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno, contenuto nella domanda di finanziamento e riprodotto nel Piano economico (fac simile allegati 1 e 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto/iniziativa al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

    Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f), devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8 % del...

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