DECRETO 22 novembre 2007 - Assegnazione alle Universita'' dei contratti di formazione specialistica per l''ammissione di medici alle scuole di specializzazione nell''anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

Visto il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro gia' individuate dal decreto, in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute;

Visto l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 1° agosto 2007 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti delle contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2007/2008 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il decreto del Ministero della salute, in data 22 settembre 2007, in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2007/2008, pari a 7.460 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;

Ravvisata la opportunita' di adottare, quale criterio base, per l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

Visto...

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