DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1989, n. 116 - Sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

Coming into Force16 Aprile 1989
Published date01 Aprile 1989
Enactment Date10 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/01/089G0127/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, recante snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente, ferma restando la rubrica:

"Art. 7. - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una...

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