DECRETO 12 novembre 1998 - Determinazione delle procedure per la erogazione ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale dell'adeguamento dei compensi previsti dall'art. 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativi all'attivita' svolta nell'anno 1997

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facolta' di svolgere, per conto degli utenti, le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.

78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto, in particolare, il comma 16 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, in base al quale ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L.

20.000 per ciascuna dichiarazione da essi predisposta; Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, cosi' come sostituito dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi; Visto l'ultimo periodo del citato comma 22 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, in base al quale la misura del compenso spettante ai sostituti d'imposta e ai centri autorizzati di assistenza fiscale deve essere adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che determina le modalita' di erogazione del compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 gennaio 1998, con il quale sono state stabilite le modalita' di...

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