Dati relativi alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2000 -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante

"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4o, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.

2069, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 7o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.

85; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.

2070, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 8o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.

85; Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4o, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri; Decreta

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.", e' il seguente

"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica

  1. il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali.

    Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

    La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

    Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita'

  2. la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

    Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'a'mbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

    La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

    La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo...

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