Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

Capo I PRODUZIONESezione I Disposizioni comuni IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di produzione, le modalita' tecniche di erogazione dei finanziamenti e dei contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti; Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite le modalita' tecniche di concessione dei contributi alle imprese di distribuzione ed esportazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.

72, convertito, con modificazioni, dalla

21 maggio 2004, n.

128;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

Procedimento per il riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

  1. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione

    1. la dichiarazione che l'impresa e' titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film, corredata dalla ricevuta di presentazione alla SIAE, dell'apposito atto di cessione da trascrivere nel pubblico registro per la cinematografia; b) la dichiarazione che lo stesso e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica; c) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale; d) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni; e) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'; f) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

  2. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

  3. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati.

    La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

  4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.

    Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

    Art. 2.

    Istanze per il finanziamento 1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo e' pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a duecentocinquanta euro.

  5. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.

  6. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti

    1. un analitico preventivo dei costi di produzione; b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero; c) un dettagliato piano finanziario, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione; d) una certificazione analitica della congruita' del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia; e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni; f) soggetto o trattamento e sceneggiatura; g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film; h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita' spettacolari; i) «curriculum vitae» degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto legislativo.

  7. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta...

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