DELIBERAZIONE 29 ottobre 2002 - Sospensione dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 ottobre 2002, premesso che

l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente; l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/1999, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n.

277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari; l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196, del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato; con deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2002, n. 145/02 (di seguito: deliberazione n. 145/02), sono stati prorogati i termini previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Viste

la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito

deliberazione n. 205/99); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00); la deliberazione n. 174/01; la deliberazione n. 228/01; la deliberazione n. 145/02; Considerato che, per l'anno 2001

ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT