La sospensione dell'attività lavorativa
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 195-208 |
195
Capitolo 9
9
LA SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
1
Generalità
Il rapporto di lavoro che, nel corso dello stesso, possono sopraggiungere
eventi che ne mutano il corso o la “consistenza”, come accade, oltre che in
caso di mutamento di mansioni (vedi Cap. 7, par. 2), in caso di sopravvenu-
ta impossibilità temporanea, da parte del lavoratore, di svolgere la propria
prestazione lavorativa o di sopravvenuta impossibilità temporanea, per il
datore di lavoro, di consentirne l’adempimento.
Al verificarsi di queste ipotesi la legge interviene con un’apposita normativa
che, come vedremo nei paragrafi successivi (Persiani-Proia):
- tutela il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e del
reddito, nonché gli interessi personali del lavoratore, primo tra tutti il diritto
alla salute (art. 32 Cost.);
- attua un bilanciamento degli interessi del lavoratore e del datore di lavoro,
preservando le esigenze produttive dell’impresa e i livelli occupazionali.
In questo Capitolo ci occupiamo delle ipotesi che determinano un’interruzione
temporanea della prestazione, interruzione che può derivare, come detto, da fatti
impeditivi attinenti alla sfera del prestatore di lavoro o da fatti collegati alla sfera del
datore di lavoro.
Tali ipotesi vanno tenute distinte dai cd. mutamenti soggettivi del rapporto di
lavoro. A tale proposito, poiché il contratto di lavoro ha natura strettamente per-
sonale e la prestazione ha carattere infungibile, il lavoratore non può cedere ad altri
la propria posizione contrattuale (divieto di successione nel rapporto di lavoro).
Pertanto il lavoratore non può trasferire ad un altro lavoratore la propria posizione
contrattuale (né inter vivos, né mortis causa) e non è ammissibile l’adempimento
dell’altrui prestazione lavorativa.
Anche se lavoratore e datore di lavoro si accordano affinché il lavoratore ponga fine
al proprio rapporto lavorativo per consentire l’assunzione di un altro soggetto (ad
esempio, il figlio del lavoratore), non si verifica una modificazione soggettiva del rap-
porto originario ma siamo in presenza di due rapporti di lavoro autonomi e distinti
(quello estinto e quello nuovo).
Invece è consentita la sostituzione del datore di lavoro nel corso del rapporto, che
prosegue ininterrottamente nonostante la modificazione soggettiva intervenuta. Ciò
può avvenire:
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