Altre forme di sostegno del reddito

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine209-217
209
Capitolo 10
10
ALTRE FORME DI SOSTEGNO
DEL REDDITO
1
I contratti di solidarietà
La L. n. 863/1984 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti
nel campo di applicazione della CIGS, di fare ricorso a un trattamento stra-
ordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di un accordo (cd.
contratto di solidarietà) tra le parti (azienda e sindacati) f‌inalizzato alla
riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare il licenziamento
dei lavoratori ritenuti in esubero (cd. solidarietà difensiva) o per favorire
nuove assunzioni (cd. solidarietà offensiva).
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresen-
tanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al
f‌ine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e, quindi, evitare
la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi: art. 1 L. n.
863/1984). Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi tutte le
aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di
CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che ab-
biano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda. Il contratto di solidarietà difensivo può
essere stipulato da tutto il personale dipendente a esclusione di dirigenti, ap-
prendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore
a 90 giorni e lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimo-
stri il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione
del lavoro. Per le ore di riduzione di orario è prevista un’integrazione pari
al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78/2009, conver tito nella L. n.
102/2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare del-
l’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà
difensiva (80% della retribuzione persa). I contratti di solidarietà possono
essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi
(36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Qualora il
contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista, un nuovo
Solidarietà
difensiva
e offensiva
I contratti
di solidarietà

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