In tema di esecuzione della sorveglianza speciale di p.s. Nei confronti di persona che viene a trovarsi detenuta

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La sentenza qui brevemente annotata merita attenzione, perché il Giudice ha colto l'occasione per ribadire concetti solo apparentemente ovvi (ma, come è noto, proprio i concetti più ovvi risultano sovente obliati e disattesi: donde l'opportunità di una loro periodica, salutare riaffermazione), e, cioè, che la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., come stabilita nel decreto che ne dispone l'applicazione, va calcolata a far tempo dalla redazione del verbale di sottoposizione del soggetto che ne è il destinatario; che la sua esecuzione resta sospesa durante il periodo di eventuale privazione della libertà, cui per qualunque causa il sottoposto venga ad essere assoggettato; che, infine, nel momento stesso in cui il vincolo alla libertà personale venga a cessare, l'esecuzione della misura di prevenzione riprende di diritto, senza che a tal fine si ponga la necessità della redazione, da parte dell'Autorità di polizia, di un nuovo verbale di sottoposizione.

Nel caso di specie, al prevenuto era stato contestato il reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché avrebbe contravvenuto al divieto, a suo tempo impostogli con il decreto di applicazione della misura di prevenzione, di allontanarsi dal luogo di residenza: secondo il P.M., invero, all'epoca del fatto l'imputato sarebbe stato ancora assoggettato ai rigori della sorveglianza speciale di P.S., asseritamente non ancora esauritasi perché il calcolo della sua durata, reiteratamente interrotta anche per lunghi periodi in conseguenza di plurime carcerazioni sofferte dal sottoposto, avrebbe dovuto essere effettuato non già tenendo conto della data della sua scarcerazione, ma, piuttosto, di un momento successivo a quest'ultima, ovvero quello della redazione del c.d. «verbale di risottoposizione» alla misura stessa; e ciò, nonostante tale momento fosse intervenuto a distanza di settimane, o addirittura di mesi, dalla rimessione in libertà.

La tesi accusatoria è stata correttamente disattesa e respinta dal Giudice dell'udienza preliminare, che, sia pure con succinta motivazione, tuttavia ha colto il punto essenziale della questione, rilevando che il computo della durata della misura doveva effettuarsi te-Page 1162nendo esclusivamente conto del momento iniziale, rappresentato con certezza dal verbale di sottoposizione a suo tempo redatto dalla Polizia di Stato, e del momento finale, individuato tenendo conto dei periodi di libertà...

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