DETERMINAZIONE 13 aprile 2005 - Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. (Determinazione n. 4/2005)

IL CONSIGLIO

Premessa.

Con nota, acquisita al protocollo dell'Autorita' n. 5420/isp/soa, del 10 febbraio 2005 la Unioncamere ha rappresentato che, a seguito dell'emanazione della determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18, le Camere di commercio hanno ricevuto dalle imprese edili la richiesta di annotazione nel REA, di quanto indicato al punto 6) della determinazione, ovvero del titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento.

Le Camere di commercio hanno riferito che tra le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, concernente il Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra l'obbligo, per le imprese che comunicano l'apertura delle unita' locali, anche presso uno stabilimento, l'esibizione di documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unita' locali.

Per tali motivazioni il Consiglio dell'Autorita', nel prendere atto delle considerazioni espresse, nella seduta del 6 aprile 2005 ha ritenuto di abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la seguente.

Considerato in fatto.

La F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le costruzioni - ha inoltrato all'Autorita' una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, e' specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attivita' di produzione in stabilimento e montaggio in opera.

La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi, ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che

  1. dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n.

    34/2000, e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti; b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validita' dell'attestazione di qualificazione.

    A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo dell'Autorita', nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui e' stata comprovata l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validita' dell'attestazione.

    La documentazione inviata dalle SOA e' risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento ne' alla localizzazione dello stabilimento ne' al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonche' dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.

    La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i...

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