Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire, al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. (Determinazione n. 14/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

La F.IN.CO. - Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha inoltrato all'Autorita' una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, e' specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attivita' di produzione in stabilimento e montaggio in opera.

La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che

  1. dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n.

    34/2000 e successive modificazioni, che i componenti messi m opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti; b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validita' dell'attestazione di qualificazione.

    A seguito della suddetta segnalazione, il servizio ispettivo dell'Autorita', nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui e' stata comprovata l'effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validita' dell'attestazione.

    La documentazione inviata dalle SOA e' risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento ne' alla localizzazione dello stabilimento ne' al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonche' dell'effettiva disponibilita' dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.

    La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalita' di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessita', da parte degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni pro spettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 e' scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio ispettivo.

    E' stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa posto che l'attivita' delle imprese di costruzione e' caratterizzata dal fatto...

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