PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005 - Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005 Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non

rilevante.

Titolo I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; Visto l'art. 44 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti); Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali); Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 (ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993; Considerato che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili; Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione; Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi

i) scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione; ii) svolgimento di attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali; iii) determinazione dei saldi multilaterali e relativo invio al regolamento; Considerato che attualmente, nell'ambito...

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