IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
"Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
"Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
"Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
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"agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione
dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di
trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
"banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
"compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
"controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
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"ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) - k) della direttiva 93/22/CEE, nonche' un agente di cambio;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
"garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita' prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di un sistema o da operazioni connesse con le funzioni di banca centrale;
"intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
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"ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
"partecipante": un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;
"partecipante indiretto": un soggetto rientrante nella categoria di cui alla lettera h), punto 1), conosciuto al sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento indicati alla lettera m), numero 1), nell'ambito del sistema medesimo sono eseguiti da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
"procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi;
"regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
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"sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge;
"sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
"sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;
"stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
"strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
"sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.