DECRETO 5 dicembre 2003 - Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti

IL DIRIGENTE dell'Ufficio centrale stupefacenti

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309 ´Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzaª, e successive modifiche; Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412 ´Ratifica ed esecuzione della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972ª; Vista la legge 25 maggio 1981, n. 385 ´Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e sua esecuzione; Vista la legge 5 novembre 1990, n. 328 ´Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988ª; Viste le circolari nota n. 800.UCS/AG.70/110 del 25 gennaio 1993, nota n. 800.UCS/AG.65/2644 del 16 novembre 1993 e nota n.

800.UCS/AG.1/3481 del 26 giugno 2002, relative all'informatizzazione dell'Ufficio centrale stupefacenti; Ritenuto indispensabile attuare una modifica del sistema di raccolta dati relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, per adempiere agli obblighi di rendicontazione, previsti dalle citate convenzioni, nei confronti dell'organo di controllo delle Nazioni Unite, International Narcotics Control Board di Vienna; Considerata pertanto la necessita' di introdurre a tal fine un adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attivita'; Decreta

Art. 1.

1. Le richieste di rilascio di autorizzazioni e di rilascio di permessi all'importazione o all'esportazione, nonche' le notifiche di avvenuta importazione o esportazione ed i rendiconti trimestrali ed annuali relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e psicotrope devono essere inviati all'Ufficio centrale...

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