LEGGE 5 giugno 1974, n. 412 - Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972

Coming into Force25 Settembre 1974
Enactment Date05 Giugno 1974
Published date10 Settembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/10/074U0412/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.236 del 10-09-1974 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 1974 LEONE

RUMOR - MORO - TAVIANI

- ZAGARI - TANASSI -

COLOMBO

Convention

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961

PREAMBOLO

Le Parti,

Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita',

Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,

Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita',

Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,

Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,

Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,

Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini,

Convengono su quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni
  1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

    1. il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;

    2. il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

    3. l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

    4. l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;

    5. il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;

    6. l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;

    7. il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;

    8. il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

    9. il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;

    10. il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

    11. l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite;

    12. l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;

    13. i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;

    14. il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;

    15. l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;

    16. il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio;

    17. l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L;

    18. espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;

    19. il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;

    20. il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono:

    21. le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT