Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.
LEGGE 5 giugno 1974, n. 412 - Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972
Coming into Force | 25 Settembre 1974 |
Enactment Date | 05 Giugno 1974 |
Published date | 10 Settembre 1974 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/10/074U0412/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.236 del 10-09-1974 - Suppl. Ordinario |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1974 LEONE
RUMOR - MORO - TAVIANI
- ZAGARI - TANASSI -
COLOMBO
CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961
PREAMBOLO
Le Parti,
Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita',
Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,
Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita',
Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,
Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,
Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,
Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini,
Convengono su quanto segue:
-
Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:
il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;
il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;
l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;
l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;
l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;
il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;
il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;
l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite;
l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;
i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;
il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;
il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio;
l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L;
espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;
il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;
il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono:
le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta...
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