DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003 - Ripartizione tra i singoli istituti universitari delle assunzioni di personale autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220.000.000 di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 220.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca, ad avvalersi di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui 170 unita' concernenti le universita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004; Visto il comma 4 dell'articolo unico relativo al citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 il quale prevede che il contingente di assunzioni di personale autorizzato in favore delle universita' e' ripartito tra i singoli istituti universitari su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'universita' dal citato decreto presidenziale del 31 luglio 2003; Viste le note n. 2016 del 7 ottobre 2003, n. 2167 del 30...

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