Osservazioni sull'immunità del sindaco-parlamentare per le opinioni espresse in consiglio comunale

AutoreLuigi Ravagnan
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La fattispecie riguarda una vicenda nella quale un consigliere comunale di minoranza di un Comune veneto aveva adìto il giudice di pace competente per territorio, con un ricorso immediato ex art. 21 D.L.vo n. 274/2000, quanto al preteso delitto di ingiuria per le critiche a lui pubblicamente rivolte dal sindaco di quel Comune nel corso dello svolgimento di un Consiglio Comunale; sindaco che era anche contemporaneamente parlamentare della Repubblica (Senatore nella specie).

Il processo veniva quindi incardinato ed aperto il dibattimento; a quel punto la difesa del sindaco-parlamentare chiedeva venisse sospeso il procedimento a mente della legge n. 140/2003 e che venissero inviati gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare, affinché la stessa si pronunciasse, secondo la stessa legge n. 140/03, in merito alla sussistenza o meno nella specie del principio di non sindacabilità di cui all'art. 68 comma 1 Costituzione.

Il giudice di pace infatti non aveva ritenuto di poter applicare immediatamente la norma di cui all'art. 129 comm 2 c.p.p., assolvendo nel merito l'imputato parlamentare, cosicché l'unica alternativa rituale era la suddetta trasmissione al Parlamento; il Senato della Repubblica, conseguentemente all'invio degli atti da parte della suddetta A.G., istruiva la pratica e decideva a larga maggioranza (e con la mera astensione di alcuni parlamentari, ma senza voti contrari) per la sussistenza nella specie della causa di non sindacabilità di cui all'art. 68 comma 1 Costituzione, restituendo quindi gli atti al giudice di pace remittente perché prendesse atto della decisione parlamentare e dichiarasse non doversi procedere nei confronti del Sindaco parlamentare.

Così però non avveniva, poiché il medesimo giudice di pace che aveva applicato la legge 140/03, sollevava conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, rilevando, a suo avviso, la erroneità della decisione parlamentare che avrebbe indebitamente inciso sull'autonomo potere giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La Corte costituzionale rilevava tuttavia l'inammissibilità del conflitto, per mancanza di determinatezza dello stesso, e restituiva gli atti al medesimo Giudice remittente, il quale, anziché riproporre il conflitto diversamente puntualizzandolo, pronunciava sentenza di non doversi procedere: «dovendosi ritenere il fatto indicato nell'imputazione connesso...

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