Un significativo ripensamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla «altruità» della cosa nel delitto di furto

AutoreFrancesco Paolo Garzone/Raffaele Errico
Pagine77-78

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@1. Rapporti fra la tutela penale del patrimonio e quella civilistica della proprietà

La sentenza in commento rispecchia le conflittualità - dottrinali e giurisprudenziali - che caratterizzano la fattispecie di furto e, più in generale, l'ambito dei «delitti contro il patrimonio» di cui al titolo XIII del libro II del codice penale.

La sua estrema linearità motivazionale nonostante la complessità delle questioni trattate corrisponde, in altri termini, alla condizione epistemologica della fattispecie in contestazione che, sebbene a tutt'oggi quella statisticamente più frequente - tanto da esemplificare il caso più tipico di criminalità umana 1 - continua ad agitare i sonni dell'interprete attraverso la riproposizione di questioni di diritto mai definitivamente risolte.

Tutte tali problematiche, a ben vedere, trovano fonte e giustificazione nel rapporto di stretta accessorietà e/o contiguità che in materia si instaura fra i concetti penalistici e le fondamentali categorie del diritto civile della proprietà.

Nonostante l'attualità giudiziaria delle tematiche che simili interrogativi alimentano, non è questa la sede per soffermarsi sulle relazioni di significato che termini quali «cosa mobile», «detenzione», «possesso», «danno», «lucro» ... assumono in ambito civile e penale, essendo comunque pacifico che la materia dei delitti contro il patrimonio sia per sua stessa natura quella più vicina al diritto civile, qualificandosi rispetto a quest'ultimo, ed in armonia con i principi di extrema ratio e sussidiarietà del diritto penale, per la sua frammentarietà e caratterizzazione tipica dei mezzi con cui è operata la lesione.

La tesi della funzione «accessoria» o «sanzionatoria» del diritto penale, frutto del tradizionale primato, anche dogmatico, del diritto privato, è sostenuta apertis verbis dalla Suprema Corte nella sentenza commentata, ove conseguentemente si legge che: «appare preferibile l'opinione sostenuta da parte autorevole della dottrina secondo cui "l'altruità" si presenta come un elemento normativo rigorosamente giuridico. Il termine penalistico è governato dal diritto civile, il cui primato ha un senso "politico" preciso: si vuole che il sistema penale - nel settore in cui è inserita l'altruità - svolga una funzione meramente sanzionatoria delle regole civilistiche, una funzione di semplice garanzia subalterna e priva di autonomia dalle regole che i privati si dettano» (cosiddetta tesi pancivilistica).

Tale orientamento, tuttavia, non è affatto pacifico. Spesso, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza si tende ad «emancipare» la tutela penale dagli schemi civilistici sul presupposto che al diritto penale spetterebbe un compito di tutela diversa e specificatamente consistente nella protezione di valori che attengono la sfera spirituale dell'uomo.

Ancora più di frequente si tende a ricondurre la problematica da un piano...

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