DECRETO 27 agosto 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Gavrichkova Olga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l''esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gavrichkova Olga, nata a Krasnoiarski Krai (Federazione Russa) il 26 agosto 1983, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biologa conseguito presso la Universita' statale di Krasnoyarsk nel giugno 2005, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo;

Considerato che detto titolo accademico ha valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione nella Federazione Russa, come attestato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Mosca;

Considerato altresi' che la richiedente ha dimostrato il possesso di esperienza professionale;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni...

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