DECRETO 10 ottobre 2011 - Riconoscimento, al sig. Basarab Bohdan, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (11A13605)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil (Ucraina) il 3.6.1977, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «ingegnere meccanico» conseguito nel giugno 2002 presso la «Universita' Statale Tecnico-Forestale dell'Ucraina» ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito e' direttamente abilitante all'esercizio della professione in Ucraina;

Tenuto conto inoltre che ha conseguito un titolo accademico quadriennale in «Meccanica ingegneristica» presso la stessa Universita' nel giugno 2000;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 settembre 2011, nella quale sono comunque emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che il richiedente possiede un...

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