Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto, in particolare, l'art 1, che prevede che il Governo sia delegato a «determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne» in materia, tra l'altro, di «organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalita' del suo svolgimento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, emanato in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Preso atto che le norme del presente decreto hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie, attraverso l'adozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione rivolte al Gestore dell'infrastruttura;

Preso atto, in particolare, che il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei trasporti la facolta' di emanare norme tecniche in materia ferroviaria, definendole «norme regolamentari»;

Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel tempo che la locuzione «norme regolamentari» del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che e' principio consolidato che per individuare la natura giuridica di un provvedimento e' determinante non il nomen iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;

Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale, per il carattere strettamente tecnico delle prescrizioni, nonche' per la idoneita' a rivolgersi, non alla generalita', bensi' in via esclusiva al gestore dell'infrastruttura;

Considerato che in data successiva alla legge n. 400/1988, il legislatore ha espressamente disposto, con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) che la regolamentazione tecnica su analoga materia - ossia la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con decreto ministeriale, non risultando corretto, allo stato, definire «regolamento» un atto dispositivo di mero carattere tecnico;

Considerato, pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 400/1988, decreti ministeriali, ossia il decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001) «Sicurezza nelle gallerie stradali» e il decreto ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000). «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le competenze dello Stato;

Considerato che il presente decreto e' emanato in conformita' agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010»;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54 del 13 aprile 2005 della V Sezione.

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e Scopo

  1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonche' mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente.

  2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso.

    Art. 2.

    Campo di applicazione

  3. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m.

  4. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.

    Art. 3.

    Requisiti di sicurezza

  5. Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III, ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell'infrastruttura, di cui al successivo art. 5, valutera' le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.

  6. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:

    1. prevenire gli...

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