Le sezioni unite civili e la giurisprudenza della Cassazione

AutoreSilvia Zorzetto
Pagine399-439
399
rivista di diritto privato Saggi e pareri
3/2011
Le sezioni unite civili e la giurisprudenza
della Cassazione
di Silvia Zorzetto
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’ordinanza sul «ltro» in Cassazione. – 2.1. Un dialo-
go a tre. – 2.2. La «giurisprudenza della Cassazione». – 2.3. Giudizio di infondatez-
za e «vizio di violazione di norme di diritto». – 2.4. Le due ipotesi di «ltro». – 2.5.
Il «momento della decisione sul ricorso». – 2.6. Eettività della tutela giurisdizionale
e nomopoiesi della Cassazione. – 2.7. La metafora del «ltro». – 3. La sentenza sui
termini di opposizione a decreto ingiuntivo. – 3.1. Il revirement della Corte. – 3.2.
Gli argomenti della Corte. – 3.3. La retroattività delle pronunce della Corte. – 3.4.
Certezza nel diritto e del diritto. – 4. La pronuncia della Corte sull’anatocismo ban-
cario. – 4.1. Questioni di «particolare importanza». – 4.2. La questione del dies a quo
della prescrizione. – 4.3. La questione della capitalizzazione degli interessi prima del
2000. – 5. La decisioni della Corte e il diritto attuale vigente. – 6. Il dovere di con-
frontarsi col passato. – 7. «Fattori di rilevanza» delle decisioni.
1. Premessa
Scopo di questo lavoro è vericare come la Cassazione e in specie le sezioni unite
civili concepiscono le proprie decisioni passate e quale atteggiamento manifestano nei
loro confronti nella risoluzione dei ricorsi; considererò in particolare:
i) se e per quali versi esse costituiscano diritto vigente per la Corte;
ii) se e in quali sensi la Corte ritenga di doverne tenere conto;
iii) se ed eventualmente a quali condizioni esse siano rilevanti per risolvere i casi
presenti e futuri.
Suddividerò l’analisi in due parti.
Nella prima parte esaminerò tre pronunce recenti molto note delle sezioni unite
civili: l’ordinanza n. 19051 del 6 settembre 2010 (infra § 2); la sentenza n. 19246
del 9 settembre 2010 (infra § 3); la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 (infra §
4). Come noto, la prima pronuncia riguarda il cosiddetto «ltro» in Cassazione di
cui all’art. 360-bis cod. proc. civ.; la seconda pronuncia riguarda il termine di costi-
tuzione dell’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
dell’art. 645, 2° co., cod. proc. civ.; la terza pronuncia riguarda la decorrenza della
prescrizione dell’azione di restituzione degli interessi bancari anatocistici e la loro
capitalizzazione.
400
Saggi e pareri rivista di diritto privato
3/2011
È utile esaminare assieme queste pronunce, perché nella prima la Corte teorizza
in maniera piuttosto esplicita e dettagliata la propria visione di Corte suprema, nel-
le altre ne ore due esempi signicativi.
Nella seconda parte (infra §§ 5, 6, 7), formulerò delle possibili risposte alle tre
questioni sopra indicate ponendomi dal punto di vista interno della Corte, conside-
rando cioè che essa è per un verso l’autore, per altro verso il destinatario delle sue de-
cisioni. Al riguardo, si può parlare anche di “precedente in senso orizzontale”, dal mo-
mento che oggetto di analisi sono decisioni emesse da uno stesso ucio giudiziario
(benché non necessariamente in persona degli stessi giudici) in momenti successivi1.
Naturalmente, l’analisi che condurrò, come ogni analisi casistica, si scontra con
il grave problema di inferire delle regole dai casi, problema che, come noto, “è par-
ticolarmente acuto nei contesti normativi (…) dove non è aatto garantito” né “che
le mosse da cui una regola viene inferita siano corrette”2 né che esse siano general-
mente seguite e costituiscano per davvero delle regole. Le mie conclusioni costitui-
scono perciò delle ipotesi di ricerca.
2. L’ordinanza sul «ltro» in Cassazione
2.1. Un dialogo a tre
L’ordinanza n. 19051 del 6 settembre 2010 enuncia un “principio di diritto (…)
a norma dell’art. 363 cod. proc. civ. in tema di interpretazione dell’art. 360-bis, n. 1
cod. proc. civ.” (cfr. pt 6 motiv., pag. 12) ed è perciò destinata a inuire sul c.d. «l-
tro» ai ricorsi in Cassazione, la procedura semplicata di decisione della Corte intro-
dotta dalla riforma del 2009 nell’ottica della deazione del contenzioso di legittimi-
3. La riforma, come noto, ha demandato la decisione dei ricorsi ex art. 360-bis cod.
1 L’espressione “precedente in senso orizzontale” è usata in questo senso ad esempio da M. Taruo, che per
descrivere la situazione di cui mi occupo conia anche la nozione ancor più specica di “autoprecedente” (cfr.
Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 719; Dimensioni del precedente giudiziario,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 417) e da F. Schauer (cfr. voce enciclopedica in pubblicazione Precedent,
esposta al seminario “e Nature of Precedent”, Genova, 8 aprile 2011; inking Like a Lawyer, Cambridge,
Mass., 2008, capitoli 3 e 5).
2 Così G. Tuzet, Dover decidere. Diritto, incertezza, ragionamento, Carocci, Roma, 2010, p. 53 ma vedi tutto
il cap. 3, spec. p. 51-68 in cui mette in luce che l’abduzione di una regola – nel mio caso, delle regole circa
il precedente in Cassazione – è un’operazione che ha un margine ineliminabile di indeterminatezza e impor-
ta scelte e responsabilità.
3 Per comodità di lettura, riporto per esteso il testo dell’art. 360-bis cod. proc. civ., rubricato Inammissibilità
del ricorso: «Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non ore elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi
regolatori del giusto processo». Un «ltro» analogo esiste nel processo amministrativo già dalla L. n. 205 del
2000, che ha modicato l’art. 21, 10° co., della L. n. 1034 del 1971: oggi esso è previsto all’art. 74 del
401
rivista di diritto privato Saggi e pareri
3/2011
proc. civ. a una apposita sezione4 che, per questo suo ruolo, è comunemente nota col
nome di «sezione ltro».
Il principio di diritto statuito dalla Corte «nell’interesse della legge», secondo l’e-
spressione dell’art. 363 cod. proc. civ., è il seguente: “La corte rigetta il ricorso, perché
manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si
presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per
modicarla” (cfr. pt 6 motiv., pag. 12).
Vale la pena di evidenziare subito che l’ordinanza in commento è una pronuncia
interpretativa di una disposizione legislativa; e considerato che essa statuisce un prin-
cipio di diritto (i.e. giurisprudenziale), è enunciazione di una norma (che aspira a
essere) generale esattamente come la disposizione di legge interpretata. Essa aerma
come la Corte intenderà la prescrizione legislativa ed evidentemente come quest’ultima
dovrà essere intesa dalla «sezione ltro» che, come detto, ne è l’eettiva destinataria.
Abbiamo quindi un «dialogo» a tre: il legislatore, le sezioni unite e la «sezione
ltro», per eetto del quale quest’ultima è destinataria di due norme; a quella ema-
nata dal legislatore all’art. 360-bis cod. proc. civ. s’è infatti aggiunta quella pronun-
ciata dalla Corte nell’ordinanza in commento. Anche se la previsione pare scontata
D.Lgs. 104/2010 (c.d. Codice del processo amministrativo) secondo cui «Nel caso in cui ravvisi la manifesta
fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giu-
dice decide con sentenza in forma semplicata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico rife-
rimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme». La no-
vella del 2010 ha introdotto il secondo periodo, mentre il primo era stato introdotto dalla L. n. 205/2000.
La letteratura sull’art. 360-bis cod. proc. civ. è copiosa; senza pretese di completezza, ricordo: V. Carnevale,
La Corte di Cassazione ridimensiona il “ltro” dell’art. 360 bis cod. proc. civ., in Nuova giur. civ. comm., I,
2011, p. 172 ss.; G. Vettori, Centralità del giudice e ltro in Cassazione (sull’art. 360 bis c.p.c.), in Obbl. e
contr., 7, 2010, p. 486 ss.; A. Caratta, La Corte Costituzionale e il ricorso per cassazione quale «nucleo essenzia-
le» del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario, in Giur. it., 3, 2010, p. 627
ss.; O. Bosio, Dall’art. 366-bis all’art. 360-bis c.p.c., in Nuova giur. civ., II, 2009, p. 382 ss.; F. Carpi, Il
tormentato ltro al ricorso in Cassazione, in Corr. giur., 11, 2009, p. 1443 ss.; A. Didone, Note minime sul
quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. e sul nuovo «ltro» in cassazione, in Corr. giur., 2009, p. 847 ss.; C.
Consolo, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi art. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, in Corr. giur., 2009, p. 737 ss.; A. Briguglio, Ecco il «ltro»! (L’ultima rifor-
ma del giudizio di cassazione), in Riv. dir. proc., 5, 2009, p. 1275 ss.; M. Marinelli, La recente riforma del
giudizio di cassazione e i suoi riessi sul terzo grado del processo tributario, in Giust. trib., 4, 2009, on-line; G.
Raiti, Note esegetiche a prima lettura sul «ltro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile
n. 69 del 18 giugno 2009, in www.judicium.it; R. Russo, Cassazione con ltro e senza ltro, priorità decisio-
nale, funzione e organizzazione nomolattica, in www.judicium.it; G. Verde, In difesa dello ius litigatoris
(sulla cassazione com’è e come si vorrebbe che fosse), in Riv. dir. proc., 2008, p. 1 ss.; P. Vittoria, Il ltro per
l’accesso al giudizio di legittimità, in Il nuovo giudizio di cassazione2, (a cura di G. Ianniruberto, U. Morcaval-
lo), Giurè, Milano, 2007, p. 137 ss.
4 Di cui fanno parte (a turno) i magistrati di tutte le sezioni ex art. 67-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e che,
ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ., verica se «sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5)», cioè per la pronuncia di inammissibilità o manifesta
infondatezza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT