Sentenza Nº 54313 della Corte Suprema di Cassazione, 01-12-2017

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:54313PEN
Date01 Dicembre 2017
Judgement Number54313
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BOCCOLATO EMILIO nato il 01/07/1952 a MONDRAGONE
BOCCOLATO GIOVANNI nato il 16/09/1957 a MONDRAGONE
FERRARA TOBIA nato il 06/07/1971 a CASERTA
avverso la sentenza del 19/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA
FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore, avv.Marco Muscarello, per delega orale dell'avv.Antonio
Abert,per Tobia Ferrara, che ha esposto alla Corte le censure mosse alla
sentenza impugnata e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/7/2016 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente
riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli
del 26/1/2015, appellata, tra l'altro, per quanto in questa sede rileva, anche
dagli imputati Emilio Boccolato, Giovanni Boccolato e Tobia Ferrara.
Il processo riguardava la penetrazione del sodalizio criminoso «Clan dei
Chiuovi», derivante dal precedente «Clan La Torre» nel territorio del
Mondragonese, diretta ad affermare il controllo egemonico di tutte le attività
Penale Sent. Sez. 5 Num. 54313 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI
Data Udienza: 25/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori
imprenditoriali e commerciali, il condizionamento delle attività delle pubbliche
amministrazioni, locali e centrali, il reinvestimento speculativo degli ingenti
profitti provenienti dalle attività illecite, realizzata anche per mezzo della
contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali e della repressione
violenta dei contrasti interni.
2. La sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, aveva ritenuto
colpevole Emilio Boccolato, capo dell'associazione criminosa (giudicato
separatamente per tale reato) dei seguenti reati a lui ascritti:
delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2,
in relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge 203/1991,
in danno del proprietario di una ditta non identificata di
autotrasporti, di cui al capo 6) della rubrica, in concorso con il
fratello Giovanni e con Tobia Ferrara;
del delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1
e 2, in relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge
203/1991 in danno del proprietario di una ditta non identificata
detta «dei forestieri», di cui al capo 7) della rubrica, in concorso con
il fratello Giovanni, riqualificato come tentata estorsione aggravata,
con assoluzione del coimputato concorrente Nerino Neri;
del delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, D.P.R.309/1990 e 7 legge
203/1991 per essersi associato con altre persone, alcune delle quali
rimaste non identificate, e in armi, esclusa la contestata aggravante
di cui al comma 3 del citato art.74, allo scopo di commettere più
delitti
ex
art.73 D.P.R. 309/1990 e in particolare al fine di immettere
hashish, manjuana
e cocaina nel territorio di Mondragone, e
in
particolare con il ruolo di capo, di cui al capo 10) della rubrica.
In conseguenza la sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione e
concessa la riduzione per il rito, aveva condannato Emilio Boccolato alla pena di
anni 20 di reclusione.
3. La sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, aveva ritenuto
colpevole Giovanni Boccolato, fratello del capoclan Emilio, dei seguenti reati a
lui ascritti:
delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata «Clan
dei Chiuovi», di cui all'art.416
bis,
commi 1,3,4,5,6 e 8 cod.pen., di cui al
capo 1) della rubrica,
in particolare con il ruolo di esecutore delle
disposizioni impartite dal capoclan, il fratello Emilio, nonché di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
«portavoce» di quest'ultimo presso gli altri componenti per l'esecuzione di
attività illecite e in specie estorsive;
delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2, in
relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge 203/1991 in
danno di soggetto non identificato detto «figlio di Enzuccio», di cui al capo
5) della rubrica;
delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2, in
relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge 203/1991 in
danno del proprietario di una ditta non identificata di autotrasporti, di cui
al capo 6) della rubrica, in concorso con il fratello Emilio e Tobia Ferrara;
delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2, in
relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge 203/1991 in
danno del proprietario di una ditta non identificata detta «dei forestieri»,
di cui al capo 7), in concorso con il fratello Emilio, riqualificato come
tentata estorsione aggravata, con assoluzione del coimputato concorrente
Nerino Neri.
In conseguenza, la sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione e
concessa la riduzione per il rito, aveva condannato Giovanni Boccolato alla pena
di anni 10 di reclusione ed C 8.000,00= di multa.
4. La sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, aveva ritenuto
colpevole Tobia Ferrara dei seguenti reati a lui ascritti:
delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata «Clan
dei Chiuovi», di cui all'art.416
bis,
commi 1,3,4,5,6 e 8, cod.pen.
in
particolare con il ruolo di
reinvestire i profitti illeciti del clan oltre che di
partecipare alla organizzazione della piazza di spaccio di droga controllata
dal clan, di cui al capo 1) della rubrica;
delitto di estorsione aggravata di cui agli artt.110,629, commi 1 e 2, in
relazione all'art.628, comma 3, n.3, cod.pen. e 7 legge 203/1991 in
danno del proprietario di una ditta non identificata di autotrasporti, di cui
al capo 6) della rubrica, in concorso con Emilio e Giovanni Boccolato;
delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, D.P.R.309/1990 e 7 legge 203/1991
per essersi associato con altre persone, alcune delle quali rimaste non
identificate, e in armi, esclusa la contestata aggravante di cui al comma 3
del citato art.74, allo scopo di commettere più delitti
ex
art.73 D.P.R.
309/1990 e in particolare al fine di immettere hashish, marijuana e
cocaina nel territorio di Mondragone, e
in particolare con il ruolo di
organizzatore, di cui al capo 10) della rubrica.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT