Sentenza Nº 49820 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2013

Presiding JudgeCONTI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2013:49820PEN
Judgement Number49820
Date10 Dicembre 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi presentati da
1.
Billizzi Massimo Carmelo, nato a Gela il 06/04/1975
2.
Caravotta Dario, nato a Vittoria il 11/07/1971
3.
Casciana Nicola, nato a Gela il 23/05/1954
4.
Giudice Giovanni, nato a Vittoria il 08/05/1962
5.
Padovani Antonio, nato a Catania il 18/03/1952
avverso la sentenza del 26/07/2012 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
del Billizzi e del Caravotta; il rigetto del ricorso del Padovani; l'annullamento con
rinvio nei confronti del Giudice limitatamente al capo A) e nei confronti del
Casciana; il rigetto del ricorso del Giudice nel resto;
udito per l'avv. Pierumberto Starace, in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto,
per la parte civile F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, che ha concluso come
da richiesta scritta depositata in udienza;
q9--7
cfe
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49820 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: APRILE ERCOLE
Data Udienza: 05/12/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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uditi per gli imputati l'avv. Maria Carmela Guarino per il Billizzi che ha concluso
riportandosi ai motivi del ricorso, l'avv. Giacomo Ventura per il Caravotta e il
Casciana che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, e l'avv. Antonio Albano per il Padovani che ha concluso chiedendo
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta riformava
parzialmente la pronuncia di primo grado del 09/06/2011 del Tribunale di Gela,
riducendo la pena inflitta a Nicola Casciana ed a Giovanni Giudice, e sostituendo
al primo la pena accessoria, e confermava nel resto la medesima sentenza di
primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato alle pene di giustizia:
- Massimo Carmelo Billizzi, previo riconoscimento della circostanza attenuante
dell'art. 8 legge n. 203 del 1991, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv.,
110, 629, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod.
dell'imputazione), per avere, in Gela e Catania, in epoca anteriore e prossima al
maggio 2005 e fino al 2007, in concorso con il Giudice e con Carmelo Fiorisi,
previo accordo fra gli esponenti della 'cosa nostra' gelese e quelli della 'cosa
nostra' catanese, mediante minacce consistite nel far pesare, in modo implicito
ma inequivoco, la loro appartenenza alle organizzazioni di stampo mafioso
denominate 'cosa nostra' e 'stidda', e nell'intimare "che dovevano mettersi a
posto", al fin di procurarsi un ingiusto profitto, costretto l'imprenditore Gaetano
Di Stefano, amministratore della GSM Generai Contractors, aggiudicataria dei
lavori per la realizzazione di un parcheggio presso l'area sud dell'ospedale di
Gela, a consegnare loro la somma di 30.000 euro, a rifornirsi di calcestruzzo
dalle ditte di Gianfranco Sansone, che provvedeva alla riscossione del 'pizzo'
anche con il sistema della sovrafatturazione, ad assumere nel cantiere il Giudice
e tal Sandro Signorelli, per garantire il controllo e la riscossione del prezzo
dell'estorsione, conseguendo così un ingiusto profitto con corrispondente danno
dell'imprenditore; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416
bis
cod. pen. e, comunque, al fine di favorire le
attività delle anzidette associazioni mafiose, e con l'aggravante di aver
commesso il Billizzi il fatto durante il tempo in cui era sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
- il Casciana in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416
bis
cod. pen., così
correttamente qualificata la condotta ascrittagli al capo A), per avere, in Gela,
Niscemi e altre località, dal 2005 al 2008, concorso da esterno nell'anzidetto
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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