Sentenza Nº 49097 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2013

Presiding JudgeBRUSCO CARLO GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2013:49097PEN
Judgement Number49097
Date06 Dicembre 2013
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZELLI MAURO N. IL 15/05/1941
avverso la sentenza n. 21414/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49097 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 07/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 4.12.2012, ha dichiarato Zelli
Mauro responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 68, d.P.R. n.
309/1990, in relazione all'art. 60 del medesimo testo unico, condannando
l'imputato alla pena di e 1.500,00 di ammenda. Al prevenuto si contesta di non
avere ottemperato, nella sua qualità di titolare della farmacia Zelli Mauro, alle
norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti.
Il giudicante ha riferito che risulta accertato, all'esito della ispezione
effettuata dai militari del Nas di Roma, il difetto di corrispondenza tra il numero di
confezioni scadute dei farmaci Lurninale fiale, Temgesic, Morfina monodose e
Luminale compresse, indicate nei registri e le confezioni che erano realmente nella
disponibilità della farmacia.
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha
chiarito che non vi è un termine di tolleranza nella registrazione dei farmaci sopra
richiamati; che l'imputato stesso aveva ammesso l'errore negli adempimenti di cui
si tratta; e che stante la natura contravvenzionale della fattispecie, l'autore risulta
punibile anche a titolo di mera colpa.
2.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso
per cassazione Mauro Zelli, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in riferimento
all'art. 10, corna 1, lett. r), legge 15.03.2010, n. 38.
La parte osserva che la norma ora richiamata ha in parte depenalizzato la
fattispecie oggetto di contestazione; e rileva che la Corte regolatrice ha stabilito
l'ambito della predetta depenalizzazione, chiarendo che essa è limitata al contesto
formale della registrazione ed alla violazione della disciplina regolamentare sulla
tenuta dei registri e che non riguarda i fatti afferenti al contenuto dichiarativo dei
registri medesimi.
Tanto chiarito, l'esponente rileva che la riferita interpretazione della cornice
normativa in esame non è condivisibile, atteso che la lettera della citata
disposizione fa riferimento alle irregolarità relative alla normativa sui registri di
entrata e di uscita dei farmaci, di talché dette irregolarità possono riguardare anche
discrepanze tra le indicazioni riportare in registro ed i farmaci realmente posseduti.
Osserva, poi, che la rilevanza penale dovrebbe essere circoscritta al caso in cui sia
registrato un numero di farmaci maggiore di quelli realmente posseduti, poiché solo
in tale ipotesi risulta fondata la preoccupazione che la sostanza stupefacente sia
sfuggita al controllo al quale è sottoposta. Il ricorrente rileva che i militari hanno
accertato la mancanza di farmaci dei quali non era ancora stata registrata l'uscita,
solo in riferimento a quattro confezioni di Luminale; e sostiene che tale
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inadempienza si giustifica in considerazione del fatto che i farmaci erano usciti
alcuni giorni prima della chiusura per ferie della farmacia.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio
motivazionale in riferimento all'art. 42 cod. pen.
La parte ritiene che nella sentenza gravata non sia stato esaminato il tema
relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quanto meno in
riferimento alla colpa. Osserva che il Tribunale ha illegittimamente affermato che,
rispetto all'accertamento della colpa, sussiste una inversione dell'onere della prova
e che grava sull'imputato l'onere di indicare elementi che dimostrino l'assenza di
colpa. Il ricorrente ritiene che tale argomento collida con i principi affermati, in
materia, dalla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La valutazione effettuata dal Tribunale di Roma, nel censire l'ambito della
rilevanza penale della fattispecie di cui all'art. 68, d.P.R. n. 309/1990, che residua a
seguito delle modifiche apportate dalla legge 15.03.2010, n. 38, si colloca del tutto
coerentemente nell'alveo dell'orientamento interpretativo già espresso da questa
Suprema Corte di Cassazione, nell'affrontare ex professo, il tema di interesse.
Invero, si è chiarito che in materia di custodia di sostanze stupefacenti, a
seguito della modifica introdotta dall'art. 10, comma primo, lett. r), della L. 15
marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all'art. 68 del d.P.R. n. 309/1990 il nuovo
comma
lbis,
secondo cui "qualora le irregolarità riscontrate siano relative a
violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma
primo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 1.500" - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di
carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto
formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare
sulla tenuta dei registri; e che la stessa depenalizzazione non incide sui fatti
riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri ed in particolare sui dati relativi alla
non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale. Segnatamente, la Corte
regolatrice ha rilevato che la depenalizzazione introdotta dalla citata Legge n. 38
del 2010, limitata al contesto formale della registrazione ed alle conseguenti
violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, non riguarda i
fatti afferenti al contenuto dichiarativo dei registri e, in particolare, quelli relativi
alla non corrispondenza tra quanto annotato e quanto in realtà posseduto (Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 17058 del 14/04/2011, dep. 03/05/2011, Rv. 250063). E si è
in particolare affermato che esulano dalla richiamata depenalizzazione le altre
condotte indicate dal precitato art. 60, tra cui "l'obbligo per i responsabili delle
farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere di riportare sul registro il
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movimento dei medicinali di cui alla tabella 2, Sezioni A, B e C" (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 8860 del 19/01/2011, dep. 07/03/2011, Rv. 249812).
Le argomentazioni ora richiamate, che questo Collegio ribadisce per condivise
ragioni, conducono conclusivamente a rilevare l'insussistenza della dedotta
violazione di legge, atteso che il giudice di merito ha interpretato la norma di
riferimento in conformità al diritto vivente; ed ha legittimamente ritenuto integrata
la materialità del reato, stante il difetto di corrispondenza tra il numero di
confezioni scadute dei farmaci Luminale fiale, Temgesic, Morfina monodose e
Luminale compresse, indicate dallo Zelli nei registri e le confezioni che erano
realmente nella disponibilità della farmacia; ed in ragione dell'omessa registrazione,
da parte del medesimo farmacista, delle confezioni di Luminale che erano in realtà
uscite in data 11.08.2009 ed in data 13.08.2009.
3.2 In tali termini si introduce l'esame del secondo motivo di ricorso,
afferente all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, che del pari risulta
infondato.
Sul punto, il Tribunale ha considerato: che nel caso di specie veniva in rilievo
un reato contravvenzionale, punito anche a titolo di colpa; e che, in particolare, la
fattispecie concerneva la violazione degli obblighi posti a carico dell'esercente
professionalmente l'attività di farmacista, di talché assumeva rilevanza anche la
colpa lieve, nell'inosservanza delle disposte prescrizioni.
Si tratta di un apprezzamento conforme all'orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, in relazione all'osservanza dei doveri informativi che
gravano sui soggetti che esercitano professionalmente determinate attività.
3.2.1 Giova, al riguardo, richiamare l'insegnamento espresso dal giudice delle
leggi. Come noto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha
definito i
doveri strumentali
di informazione giuridica che gravano sui cittadini,
proprio in vista dell'osservanza dei precetti penali; ed ha rilevato che nel caso in cui
la mancata consapevolezza della illiceità del fatto derivi dalla violazione di detti
obblighi (che costituiscono il fondamento di ogni convivenza civile) "deve ritenersi
che l'agente versi in evitabile, e pertanto, rimproverabile ignoranza della legge
penale". E la Corte Costituzionale, nella successiva sentenza di rigetto n. 218 del
1998, richiamata dall'odierno esponente, ha ribadito che dalla disciplina dei criteri
di imputazione soggettiva del reato contenuta nell'art. 42 cod. pen. discende che
anche il reato contravvenzionale presuppone quantomeno la colpa.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, nell'elaborare i principi ora
richiamati, ha evidenziato che il giudizio sulla inevitabilità dell'errore sul divieto (cui
consegue l'esclusione della colpevolezza) deve essere ancorato a criteri oggettivi,
quali l'assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l'atteggiamento interpretativo
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degli organi giudiziari (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36346 del 05/02/2003,
dep. 22/09/2003, Rv. 226911).
In particolare, circa la consistenza degli "obblighi informativi", le Sezioni
Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito che "il dovere di informazione è
particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una
determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis
nello svolgimento dell'indagine giuridica" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8154 del
10/06/1994, dep. 18/07/1994, Rv. 197885). E, analizzando la fattispecie relativa
all'obbligo di tenuta dei registri delle sostanze stupefacenti che grava sul
farmacista, alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988, sopra
richiamata, si è evidenziato che a carico di tale soggetto, il quale svolge
professionalmente la predetta attività, esiste un "dovere di informazione"
particolarmente rigoroso, tanto che il farmacista risponde anche in caso di "culpa
levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione delle
leggi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6776 del 22/03/2000, dep. 07/06/2000, Rv.
216319).
3.2.2 L'ordine di considerazioni che precede conduce a rilevare che la
sentenza impugnata non risulta sindacabile, neppure in riferimento all'accertamento
dell'elemento psicologico del reato. Il Tribunale, infatti, nel censire l'argomento
difensivo addotto dall'imputato, il quale ha invocato l'errore negli adempimenti
relativi alla tenuta dei registri di cui si tratta, ha del tutto correttamente considerato
che, nel caso di specie, non erano emersi elementi di fatto in base ai quali poter
escludere quanto meno la colpa lieve del professionista, a fronte della incuria con la
quale aveva provveduto all'aggiornamento dei registri di carico e scarico delle
sostanze stupefacenti.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2013
Il Consigliere est.
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