Sentenza Nº 43690 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2021

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2021:43690PEN
Date26 Novembre 2021
Judgement Number43690
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SINGH RAGHVIR nato il 20/10/1973
avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, che ha concluso
chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, Singh Ragvir propone ricorso avverso
la sentenza della Corte di Appello di Venezia, emessa in data 22 settembre 2020, con la quale
è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la pronunzia di primo
grado di affermazione di responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli articoli 594,
612 e 660 cod. peri.
Con la stessa sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato al risarcimento
dei danni in favore della parte civile Abduloski Jurhan.
1.1. La Corte territoriale ha dato atto che la sentenza appellata era stata emessa in
data 8 luglio 2011 e la motivazione era stata depositata in data 21 luglio 2011, nel rispetto del
termine di giorni trenta, stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen.
L'imputato era presente nel giudizio di primo grado, sicché non aveva diritto alla notifica
dell'estratto contumaciale della sentenza.
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43690 Anno 2021
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Data Udienza: 10/09/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il termine per l'appello decorreva, pertanto, dal 16 settembre 2011, tenuto conto della
sospensione feriale.
Conseguentemente il termine per proporre appello, pari a 45 giorni, scadeva il 31 ottobre
2011 (in quanto il 30 ottobre era domenica).
1.2. La Corte territoriale ha, quindi, rilevato la tardività dell'appello, assumendo che
l'atto di impugnazione era stato presentato mediante invio di raccomandata alla cancelleria del
giudice che aveva emesso la sentenza; il timbro di spedizione attestava che la raccomandata
era stata inviata in data 3 novembre 2011 e, quindi, tre giorni dopo la scadenza del termine
per l'impugnazione.
2. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione di legge processuale.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tardivo l'appello,
trascurando che l'atto di impugnazione non era stato proposto mediante spedizione a mezzo -
posta con raccomandata; esso, infatti, risulta depositato "a mani", da incaricato del difensore,
presso la cancelleria del Tribunale di Padova in data 31 ottobre 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
Così come emerge dagli atti, in calce all'originale dell'appello risulta il timbro della
cancelleria del Tribunale di Padova (e firma del cancelliere Barbara Quarta), con il quale è stato
attestato il deposito dell'atto in data 31 ottobre 2011 da parte di Ilaria Vanzan, che risulta
appositamente delegata per tale incombenza dal difensore di fiducia avvocato Emanuele Scieri.
Peraltro, il ricorrente ha anche allegato un'attestazione a firma del cancelliere del
Tribunale di Padova, relativa alla ricezione dell'atto di appello in data 31 ottobre 2011.
Dunque, l'atto di appello è tempestivo e la sentenza impugnata va annullata perché
erroneamente ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.
2.
Va, altresì, dato atto che prima del giudizio di appello era decorso il termine di
prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen., mentre nelle more
dell'impugnazione della sentenza di primo grado (emessa in data 8 luglio 2011) il reato di
ingiuria è stato abrogato per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7.
In ordine a tale ultima circostanza è incontroverso che questa Corte possa rilevare
immediatamente l'avvenuta depenalizzazione del reato, conseguendo a ciò anche la revoca
delle correlate statuizioni civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo"
nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione
pecuniaria civile (Sez. U, Sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267884).
Quanto ai reati di minaccia e molestie, va rilevato che anche con riferimento ad essi è
stata esercitata l'azione civile da parte della persona offesa, per cui si pone il problema della
necessità o meno di dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione per
prescrizione, nonché di individuare il giudice che, in seguito alla cassazione della sentenza
impugnata, deve esaminare le censure proposte con l'atto di appello, erroneamente ritenuto
tardivo.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT