Sentenza Nº 30433 della Corte Suprema di Cassazione, 02-11-2020

Presiding JudgeSANTALUCIA GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:30433PEN
Date02 Novembre 2020
Judgement Number30433
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRI MONICA nato a BOLOGNA il 03/02/1958
avverso l'ordinanza del 22/12/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/s.ent-ite le conclusioni del PG
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*N1/3°
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30433 Anno 2020
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
Data Udienza: 23/10/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice competente ai sensi dell'art.
40 d.P.R. n. 313 del 2002, ha rigettato l'istanza di Monica Ferri, diretta ad ottenere
la cancellazione dai certificati, generale e penale, a richiesta dall'interessato
ex
artt. 24 e 25 del medesimo decreto, dell'annotazione della sentenza pronunciata
dal Tribunale di Ravenna in data 13 marzo 2013 (irrevocabile il 17/5/2013) per il
reato di cui all'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto all'esito dello svolgimento
positivo dei lavori di pubblica utilità
ex
art. 186, comma
9-bis,
dello stesso codice.
2.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Monica Ferri, che ha
dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per avere il giudice
erroneamente escluso di procedere all'interpretazione analogica in bonam partem
del disposto di cui agli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 313 del 2002 nella parte in cui
regolano la non iscrivibilità della condanna in ragione della dichiarazione di cause
estintive del reato o della pena e, comunque, per non aver motivato in relazione
alla questione di costituzionalità dei menzionati artt. 24 e 25 nella parte in cui non
prevedono la non iscrivibilità (nel certificato generale e in quello penale richiesti
dall'interessato) delle sentenze per reati dichiarati estinti ex art. 186, comma 9-
bis, cod. strada.
3.
All'udienza del 7 marzo 2019 questa Sezione, con ordinanza depositata n.
17270 depositata il successivo 19 aprile, ha sospeso il giudizio e disposto
l'immediata trasmissione degli atti alla corte Costituzionale, dichiarando rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo
A)»,
anche
nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario
giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo
1,
commi 18 e 19, della
legge 23 giugno 2017, n. 103), per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte
in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del
casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della
sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato
dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento
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del lavoro di pubblica utilità (n. 111 del registro ordinanze 2019; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019).
4.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 2020 (dep. 30/7/2020),
ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo
A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in
quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario
giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge
23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno
dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara
l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in
vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018,
nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale
richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di
condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato
estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché
dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186,
comma 9-bis, cod. strada.
4.1. A seguito della trasmissione degli atti, pervenuti in data 3 agosto scorso,
è stata fissata l'odierna udienza.
5.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
6.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
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6.1. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 24 e
25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale
europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti (Testo A)», si impone l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato. che aveva rifiutato la cancellazione dai certificati
generale e penale, richiesti dall'interessata ex artt. 24 e 25 del medesimo decreto,
dell'annotazione relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in
data 13 marzo 2013 (irrevocabile il 17/5/2013) per il reato di cui all'art. 186 cod.
strada, dichiarato estinto all'esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblicà
utilità
ex
art. 186, comma
9-bis,
dello stesso codice.
6.2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
giudice che l'ha emessa affinché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione
della sentenza n. 179 del 2020 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Bologna, giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
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