Sentenza nº 179 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2020

RelatoreFrancesco Viganò ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020
Data di Resoluzione30 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 179

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), promossi dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con ordinanza del 19 aprile 2019 e dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza del 10 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 111 e 137 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di R. R.;

udito il Giudice relatore Francesco Viganò ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 23 giugno 2020, nonché nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 19 aprile 2019, iscritta al n. 111 del r.o. 2019, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (da ora in poi: t.u. casellario giudiziale), nella parte in cui «non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità».

    1.1.– La Sezione rimettente è chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una condannata avverso il provvedimento con cui il Tribunale ordinario di Bologna, giudice del casellario ex art. 40 t.u. casellario giudiziale, ha rigettato la sua istanza di cancellazione dai certificati generale e penale del casellario della sentenza pronunciata nei suoi confronti per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), successivamente dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo.

    1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, la Sezione rimettente chiarisce innanzitutto che l’iscrizione della sentenza di condanna per il reato in questione, assieme alla successiva ordinanza dichiarativa dell’estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è imposta dall’art. 3 t.u. casellario giudiziale; detta iscrizione non compare nell’elencazione dei provvedimenti esclusi, ai sensi degli artt. 24 e 25 dello stesso testo unico, dalle certificazioni rilasciate a richiesta dell’interessato. Trattandosi di una regola eccezionale rispetto al generale obbligo di riportare nei certificati tutti i provvedimenti iscritti nel casellario, quell’elencazione è da ritenersi tassativa, dovendosi conseguentemente escludere la praticabilità dell’interpretazione analogica sollecitata dalla ricorrente.

    Il giudice a quo precisa, poi, che le modifiche apportate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), peraltro efficaci solo a partire dall’ottobre 2019 e come tali non applicabili al caso di specie, non hanno innovato in nulla il trattamento da riservare ai provvedimenti in questione, quanto alla loro iscrizione e successiva menzione nel certificato del casellario.

    1.3.– In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente lamenta, in primo luogo, la disparità di trattamento – rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost. – tra i soggetti che beneficiano dei provvedimenti relativi all’art. 186 cod. strada, quando il reato sia stato dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e «coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna […] – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati». Si tratterebbe, infatti, di provvedimenti tutti caratterizzati da una comune finalità deflattiva, con correlativi risvolti premiali per l’imputato.

    Con riguardo al patteggiamento, questa Corte avrebbe già avuto modo di inquadrare il beneficio della non menzione come un incentivo finalizzato a indurre «l’imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (è citata la sentenza di questa Corte n. 223 del 1994). Dal momento che la declaratoria di estinzione del reato, prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, consegue al compimento di una serie di condotte in favore...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 202200790 di TAR Sicilia - Catania, 10-03-2022
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • March 10, 2022
    ...n. 11 87 del 19 novembre 1968 nel testo risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell'articolo 39 del DPR n......
  • Sentenza Nº 30433 della Corte Suprema di Cassazione, 02-11-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • November 2, 2020
    ...pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019). 4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 2020 (dep. 30/7/2020), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo uni......
  • SENTENZA Nº 202102897 di TAR Campania - Salerno, 15-12-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
    • December 15, 2021
    ...ultima norma individua fattispecie che si pongono … fuori dallo schema ablatorio – espropriativo ... di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, sentenza che pure viene invocata, dalla società ricorrente, per il caso in questione, di tutt’altra Conformemente a......
3 sentencias
  • SENTENZA Nº 202200790 di TAR Sicilia - Catania, 10-03-2022
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
    • March 10, 2022
    ...n. 11 87 del 19 novembre 1968 nel testo risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell'articolo 39 del DPR n......
  • Sentenza Nº 30433 della Corte Suprema di Cassazione, 02-11-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • November 2, 2020
    ...pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019). 4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 2020 (dep. 30/7/2020), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo uni......
  • SENTENZA Nº 202102897 di TAR Campania - Salerno, 15-12-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
    • December 15, 2021
    ...ultima norma individua fattispecie che si pongono … fuori dallo schema ablatorio – espropriativo ... di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, sentenza che pure viene invocata, dalla società ricorrente, per il caso in questione, di tutt’altra Conformemente a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT