Sentenza Nº 30347 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30347CIV
Judgement Number30347
Date21 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26243/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
FCA BANK S.P.A., già FGA CAPITAL S.P.A., in persona del legale
rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa, come da procura
speciale in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Antonini,
Marco di Siena ed Irene Pellecchia, con domicilio eletto presso lo studio
Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
- controrícorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30347 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 21/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 510/1/17, depositata il 29 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
uditi l'Avv. dello Stato Paolo Gentili per la ricorrente e l'Avv. Marco Di
Siena per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo,
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Piemonte n. 510/1/17, depositata il 29 marzo 2017, che ha accolto
l'appello della FCA Bank s.p.a., già FGA Capital s.p.a., avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva
respinto il ricorso della medesima società contro l'avviso di
accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, avente ad oggetto la
maggiore IRES dovuta dalla contribuente, oltre alle relative sanzioni.
2.Infatti, con l'atto impositivo impugnato, l'Ufficio aveva contestato
alla contribuente di non aver dichiarato ed assoggettato ad
imposizione, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,
il 5 per cento del dividendo che, nell'anno d'imposta 2006, le era stato
versato dalla società Fiat Bank GmbH, residente in Germania, della
quale possedeva l'intero pacchetto azionario, ed aveva pertanto
rettificato il reddito complessivo della ricorrente, irrogando le relative
sanzioni.
3. La contribuente ha impugnato in primo grado l'avviso
d'accertamento, deducendo, per quanto qui ancora interessa,
l'applicabilità dell' art. 24, paragrafo 2, capoverso
b),
della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
r.g.n.
26243/2017
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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