Sentenza Nº 29169 della Corte Suprema di Cassazione, 12-11-2019

Presiding JudgeMANZON ENRICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29169CIV
Date12 Novembre 2019
Judgement Number29169
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1011/2018 R.G. proposto da
Idroenergia s.cons.r.I.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola
Lucariello e Alberto Mula, con domicilio eletto presso lo studio dei
medesimi in Roma via XXIV Maggio n. 43, giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- con troricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 845/7/2017, depositata il 24 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. Mula Alberto per la contribuente che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29169 Anno 2019
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 12/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. dello Stato Anna Collabolletta che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Idroenergia s.cons.r.l. (ora incorporata nella Compagnia
Valdostana delle Acque Trading Srl) impugnava l'avviso di
pagamento con cui l'Agenzia delle dogane recuperava per il periodo
dal 2009 al 2013 recuperava le accise non versate sull'energia
elettrica autoprodotta da energie rinnovabili e ceduta ai consorziati
in assenza delle condizioni per fruire del regime di esenzione
previsto dall'art. 52, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1995.
Il consorzio deduceva l'infondatezza della pretesa ed eccepiva,
in ogni caso, l'inesigibilità del tributo atteso il legittimo affidamento
generato dalle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria che,
in numerosi atti, aveva accolto la qualificazione della società come
autoproduttore e riconosciuto l'operatività del regime di esenzione,
in risposta anche ad un interpello avviato dalla società.
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria rigettava il
ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
Idroenergia s.cons.r.l. ricorre per cassazione con tre motivi.
Resiste l'Agenzia delle dogane con controricorso.
Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria ex art. 370
c.p.c. La contribuente ha altresì chiesto rinvio pregiudiziale ex art.
267 TFUE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell'art. 10 I. n. 212 del 2000 per
aver la CTR escluso l'applicabilità del legittimo affidamento alla
pretesa sostanziale, limitandone gli effetti esclusivamente al piano
sanzionatorio. Sottolinea, inoltre, che l'Amministrazione aveva già
riconosciuto in passato alla società contribuente la qualifica di
autoproduttore e il relativo regime di esenzione, con conseguente
buona fede del consorzio nel ritenere dovuta l'esenzione; deduce,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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