Sentenza Nº 26143 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26143CIV
Judgement Number26143
Date16 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26484/2017 R.G. proposto da
Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I.,
quale
incorporante
Idroenergia
s.cons.r.I.,
in
persona
del
legale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via
XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Paolo Puri e dell'avv.
Alberto Mula, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara n. 643/06/17, depositata il
30 giugno 2017 e notificata 1'8 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal
Cons. Giacomo Maria Nonno.
est.
Nonno
t,
(
*
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26143 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l'avv. Alberto Mula per la ricorrente e l'avv. Francesca Subrani
per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 643/06/17 del 30/06/2017, la CTR dell'Abruzzo
- Sezione staccata di Pescara
(hinc
CTR) accoglieva l'appello proposto
dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n.
620/02/16 della CTP di Pescara
(hinc
CTP), che aveva, a sua volta,
accolto l'impugnazione di Idroenergia s.cons.r.l. nei confronti
dell'avviso di pagamento per accise non corrisposte per gli anni dal
2009 al 2014.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di
pagamento riguardava l'energia elettrica prodotta e ceduta alle società
consorziate; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto da Idroenergia
s.cons.r.I.; c) avverso la sentenza della CTP, l'Agenzia delle dogane
proponeva appello.
1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che:
a) l'art. 52, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
accise - TUA) prescinde dalle autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane
e, introducendo nell'ordinamento giuridico un'agevolazione tributaria,
è insuscettibile di interpretazione estensiva; b) il destinatario
dell'agevolazione di cui alla disposizione sopra menzionata, lett. b),
«deve produrre da sé, con impianti azionati da fonti rinnovabili,
l'energia elettrica che consuma per sé; l'autoproduttore, quindi, è
anche autoconsumatore» e «l'energia prodotta in eccesso rispetto ai
propri fabbisogni e, quindi, ceduta a terzi, non può essere considerata
autoconsumata»; c) la nozione di autoproduzione ai fini dell'esenzione
è del tutto diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16
2
Con. est.
G.M Nonno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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