Sentenza Nº 21854 della Corte Suprema di Cassazione, 20-09-2017

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:21854CIV
Date20 Settembre 2017
Judgement Number21854
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 11641-2016 proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
2017
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Civile Sent. Sez. U Num. 21854 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 20/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l'ordinanza
del TRIBUNALE di
SALERNO,
depositata
il 28/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/01/2017 dal Consigliere
Dott. Raffaele Frasca;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale
Dott. RICCARDO FUZIO, ha concluso in modo conforme
alla richiesta.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.g.n. r1641-16 (ud. 24.1.2017)
OGGETTO DELL'ISTANZA EX ART. 363 COD. PROC. CIV.
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con atto del
19 giugno 2016 ha chiesto a questa Corte, ai sensi del primo comma,
dell'art. 363 c.p.c. di enunciare, nell'interesse della legge, i seguenti
principi di diritto:
1)
«il provvedimento del Procuratore della Repubblica, emesso ai
sensi dell'art. 20, comma 7, I. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera
d),
numero 1), della I. 27 gennaio 2012, n.
3, con cui si dispone la sospensione dei termini relativi ai processi
esecutivi ha effetto immediato, ha natura non decisoria e si impone, per
il suo carattere temporaneo, al giudice dell'esecuzione in ordine alla
correlazione tra l'evento lesivo e la vittima del reato, alla corrispondenza
con la comunicazione del prefetto e alla valutazione di meritevolezza del
beneficio.»;
2)
«Il giudice dell'esecuzione può svolgere un controllo "ah
estrinseco" circoscritto alla sussistenza dei requisiti oggettivi (titolarità
del bene oggetto di esecuzione), temporali (un anno dall'evento lesivo)
e di non rinnovabilità del beneficio.»;
3)
«Il provvedimento, per il suo carattere interinale, non ha
efficacia sostanziale sul giudizio civile; restano fermi gli ordinari
strumenti processuali previsti avverso i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione».
2. Il Procuratore Generale, nel ricorso introduttivo, evidenzia che,
nell'àmbito di segnalazioni ricevute dal proprio ufficio, in relazione a
condotte di possibile rilevanza disciplinare e, dunque, nel quadro di
attività svolta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, sono emerse
divergenze interpretative e contrasti tra distinte autorità giudiziarie sulle
modalità di applicazione, con riguardo al processo di esecuzione forzata,
della sospensione dei termini in favore dei soggetti vittime di richieste
estorsive e di usura, che abbiano presentato istanza di elargizione dei
benefici previsti ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive
modifiche.
Est. Co
faele Frasca
3
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