SENTENZA Nº 202308884 di Consiglio di Stato, 10-10-2023

Presiding JudgeGIOVAGNOLI ROBERTO
Judgement Number202308884
Published date11 Ottobre 2023
Date10 Ottobre 2023
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 11/10/2023

N. 08884/2023REG.PROV.COLL.

N. 02688/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2688 del 2023, proposto da
Renato Campanile, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Pancari, Giuseppe Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Pancari in Roma, via Cesare Beccari, 29;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7659/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Stefano D'Ancona per la parte appellante, e Sabrina Pancari e Giuseppe Cipriani per l'Inps;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della la nota del 16.7.2018 con la quale l’I.N.P.S. gli ha offerto in vendita l’appartamento che egli occupa al prezzo di € 361.000.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il ricorrente faceva presente quanto segue in punto di fatto:

- che, interpellato dall’I.N.P.D.A.I. con nota 20 dicembre 1999, dichiarò, con nota del 19 gennaio 2000, di voler acquistare l’alloggio occupato:

- che tale dichiarazione fu ribadita con nota del 26 ottobre 2001, quando era ormai decorso il termine massimo di cinque anni stabilito dagli articoli 2 comma 4 e 10 del d.lgs. 16 febbraio 1996 n. 104 per la conclusione del procedimento di dismissione;

- che il d.l. n. 351/2001, convertito con l. n. 410/2001, ha mutato il quadro normativo previgente (senza esonerare l’I.N.P.S. dal completare il piano di dismissioni nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 104/1996), fissando il prezzo di vendita degli immobili oggetto di dismissione in misura corrispondente ai valori di mercato, scontato del 30% per gli immobili non di pregio, precisando che le unità immobiliari oggetto di manifestazione di interesse all’acquisto formalizzata entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di acquisto” (art. 3, comma 20, d.l. 351/2001);

- che il successivo d.m. 31.7.2002 ha quindi:

a) individuato i criteri per classificare gli immobili di pregio ai sensi della l. 410/2001, comprendendo nella categoria gli immobili ubicati “nel centro storico (zone omogenee di tipo A secondo il Piano regolatore)”:

b) stabilito che i beni immobili di proprietà degli Enti previdenziali potessero essere trasferiti a titolo oneroso a società di cartolarizzazione;

- che, con nota del 10.1.2005 l’I.N.P.S. ha comunicato che l’appartamento occupato dal ricorrente sarebbe stato venduto al prezzo, da comunicarsi con successiva offerta di vendita, determinato dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge;

- che la variante al PRG di Napoli del 25.3.2004 ha estromesso dal centro storico gli immobili di proprietà degli Enti Previdenziali costruiti dopo il 1943, fra i quali è compreso il fabbricato in cui dimora il ricorrente;

- che con perizia di stima del marzo 2005 l’Agenzia del territorio ha valutato l’immobile condotto dal ricorrente in € 347.600,00:

a) nonostante avesse accertato che l’intero fabbricato ha le caratteristiche di edilizia popolare e sia in pessimo stato di manutenzione;

b) senza abbattere del 30% il prezzo di vendita come invece stabilito per gli immobili non di pregio;

- che con decreto del Ministero dell’economia e finanze del 13.4.2007 si è stabilito di includere fra gli immobili di pregio i fabbricati dell’I.N.P.S. situati Via Cilea n. 46 in quanto compresi in zona omogenea A di PRG;

- che nel corso del 2008 l’I.N.P.S. ha alienato ad altri inquilini gli appartamenti oggetto di prelazione, ma per l’appartamento del ricorrente ha atteso fino al 21 maggio 2018 quando, sulla base di una perizia tecnico - estimativa, ha attribuito a detto appartamento un valore unitario medio di 3.756 €/mq;

- che il 16.7.2018 l’I.N.P.S. ha assegnato al ricorrente 120 giorni di tempo per accettare l’offerta.

1.2 Il ricorrente impugnava per i seguenti motivi la nota del 16 luglio 2018 dell’I.N.P.S. di determinazione del prezzo di vendita dell’appartamento offerto in vendita:

-). violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito in L. n. 410/2001, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”; eccesso di potere per travisamento del fatto ed errata istruttoria; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 6 legge 241/90; la stima del valore dell’appartamento sarebbe errata perché:

-) l’I.N.P.S. avrebbe stabilito il prezzo di vendita non “sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”, come stabilito dall’art. 3, comma 7, del d.l. n. 351/2001, ma operando una media fra più valori fra i quali, non solo il dato dell’osservatorio del mercato immobiliare, ma anche dati virtuali, risultanti dalle quotazioni delle agenzie immobiliari e dei quotidiani specializzati, non corrispondenti dunque ai prezzi effettivi di vendita, pervenendo così a stabilire un valore/prezzo che nel bollettino OMI corrisponde agli immobili signorili; inoltre il maggior prezzo stabilito dall’I.N.P.S. nel 2018 rispetto a quello stimato nel 2005 dall’Agenzia del territorio sarebbe ingiustificato, considerato che negli ultimi dieci anni vi è stata una flessione dei prezzi del mercato immobiliare stimabili almeno al 20%;

-)...

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