SENTENZA Nº 202302979 di Consiglio di Stato, 14-03-2023

Presiding JudgeCIRILLO GIANPIERO PAOLO
Date14 Marzo 2023
Published date23 Marzo 2023
Judgement Number202302979
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 23/03/2023

N. 02979/2023REG.PROV.COLL.

N. 02417/2022 REG.RIC.

N. 02465/2022 REG.RIC.

N. 05881/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

contro

i signori Angelo Molino, Raffele Bartoli, Marcello Ceva Bovio, Fabrizio Cominato, Piero Di Berardo, Pietro Luigi Galasso, Egidio Ramuscello, Federico Ranaudo, Giuseppe Silverio e Giuseppe Todaro, non costituiti in giudizio,

nei confronti

dell’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2022, proposto dall’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29,

contro

i signori Angelo Molino, Raffaele Bartoli, Pietro Luigi Galasso, Federico Ranaudo e Giuseppe Silverio, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Capuana, n. 207,

nei confronti

del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 5881 del 2022, proposto dai signori Marcello Ceva Bovio, Fabrizio Cominato, Piero Di Berardo, Egidio Ramuscello e Giuseppe Todaro, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Capuana, n. 207,

contro

l’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 4 gennaio 2022, n. 2, resa tra le parti, avente ad oggetto il diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Angelo Molino, Raffaele Bartoli, Pietro Luigi Galasso, Federico Ranaudo e Giuseppe Silverio e del Ministero dell’economia e delle finanze nel procedimento n.r.g. 2465/2022, nonché dell’INPS nel procedimento n.r.g. 5881/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Mario Bacci e gli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al T.a.r. per il Veneto n.r.g. 820/2021 i signori Angelo Molino, Marcello Ceva Bovio, Fabrizio Cominato, Raffaele Bartoli, Piero Di Berardo, Pietro Luigi Galasso, Federico Ranaudo, Egidio Ramuscello, Giuseppe Silverio e Giuseppe Todaro, ex appartenenti alla Guardia di finanza cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), come previsto dall’art. 6-bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dopo avere avanzato espressamente richiesta mediante istanza presentata agli uffici competenti, e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.

2. Costituitosi in resistenza l’INPS, eccepiva sia la decadenza dal diritto, in quanto la domanda di collocamento in quiescenza non sarebbe intervenuta entro il termine previsto dalla norma (il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le predette anzianità); sia l’avvenuta prescrizione con riferimento ai signori Marcello Cevia Bovio, Fabrizio Cominato, Pietro Di Berardo, Egidio Ramuscello e Giuseppe Todaro, invocando peraltro il computo del termine dalla data di cessazione dal servizio. Nel merito, ribadiva la propria tesi interpretativa in forza della quale lo scatto non spetterebbe ad appartenenti alla Guardia di finanza, per giunta cessati dal servizio a domanda e non «per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto», come previsto dalla normativa applicabile agli stessi.

3. Si costituivano altresì il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’economia e...

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