SENTENZA Nº 202300050 di TRGA - Trento, 23-03-2023

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date23 Marzo 2023
Published date13 Aprile 2023
Judgement Number202300050
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 13/04/2023

N. 00050/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2022, proposto da Michele Daprà e Caffè De Oliva di Daprà Michele & C. S.a.s., rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Malè, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ex art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante, n. 15;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

del verbale di deliberazione n. 126 di data 13.9.2022 della Giunta comunale del Comune di Malè avente ad oggetto: “Individuazione luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione di apparecchi da gioco” ed atti antecedenti, presupposti, preordinati e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Malè;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023, il Consigliere Cecilia Ambrosi e uditi, per la parte ricorrente, l’avvocato Michele Busetti, per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato Sabrina Azzolini e per il Comune di Malè il procuratore dello Stato Anna Zanella, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’articolo 5, comma 1, della legge provinciale di Trento 22 luglio 2015, n. 13, recante “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, prevede quanto segue: “1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.” A sua volta l’art. 14 della medesima legge provinciale dispone: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l’articolo 10, comma 1”.

2. Con delibera della Giunta comunale 13 settembre 2022, n. 126, avente ad oggetto “Individuazione luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione di apparecchi da gioco”, il Comune di Malè ha individuato i luoghi sensibili di cui al citato art. 5 della legge provinciale, tanto al fine dell’applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, approvando l’elenco dei ridetti luoghi sensibili e le planimetrie idonee ad individuarli, titolate: “1 Planimetria Malè”; “2 Planimetria Bolentina”; “3 Planimetria Montes”; “4 Planimetria Magras” e “5 Planimetria Arnago”.

3. La società Caffè De Oliva di Daprà Michele & C. S.a.s., gestisce il locale collocato nel Comune di Malè, Piazza Regina Elena n. 2, sotto l’insegna “Caffè De Oliva”, nel quale sono installati 9 apparecchi per la raccolta del gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, connessi alla rete telematica gestita dal concessionario di rete Lottomatica Videolot Rete S.p.a.. L’esercizio si trova a distanza inferiore a 300 mt. da almeno uno dei luoghi sensibili individuati nella richiamata deliberazione della Giunta comunale, nel ricorso identificato nella sede “Sat giovanile” sita in Malè, via Trento n. 40, situantesi a circa 217 metri.

Pertanto, Michele Daprà anche in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società Caffè De Oliva di Daprà Michele & C. S.a.s., ha impugnato la deliberazione in argomento, della quale ha richiesto l’annullamento, per gli effetti lesivi da essa derivanti, ossia l’obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco installati nel locale gestito.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione sia delle , che delle esigenze di prevenzione della . In tesi della parte ricorrente manca da parte del Comune l’individuazione delle categorie tutelande invece imposta dall’articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015 “non avendo provveduto a svolgere alcuna istruttoria diretta ad acquisire gli elementi necessari per compiutamente argomentare la ricomprensione di determinate classi tra quelle , poiché la disciplina provinciale sul punto non può ritenersi in sé...

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