SENTENZA Nº 202300019 di TRGA - Bolzano, 11-01-2023

Presiding JudgeMENESTRINA MICHELE
Date11 Gennaio 2023
Published date24 Gennaio 2023
Judgement Number202300019
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 24/01/2023

N. 00019/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, nonché -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pescara, corso Manthonè, n. 62;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
Istituto Comprensivo di lingua tedesca -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocate Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Cristina Bernardi, Jutta Segna e dall’avvocato Michele Purrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) in parte qua delle comunicazioni del 23 maggio 2022 con cui l’Istituto comprensivo in lingua tedesca -OMISSIS- riscontrava le comunicazioni via PEC

- del 12.5.2022 per la famiglia -OMISSIS-, di ritiro dall'iscrizione scolastica del minore -OMISSIS- ad opera dei ricorrenti, nella quale affermavano di aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare,

- del 13.5.2022 per la famiglia -OMISSIS-, di ritiro dall’iscrizione scolastica del minore -OMISSIS- ad opera dei ricorrenti, nella quale affermavano di aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare;

nonché per la declaratoria

- del riconoscimento dell’istruzione familiare quale scelta formativa formulata dalle famiglie di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente normativa: D. Lgs n. 297/1994; D. Lgs. n.76/2005 art.1, comma 4 e art. 5, comma 1;

- del diritto dei minori sopra nominati ad essere disiscritti dall’Istituto comprensivo di lingua tedesca -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto comprensivo di lingua tedesca di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il minore -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2021/2022, era iscritto alla -OMISSIS- della scuola primaria di primo grado “-OMISSIS-”, presso l’Istituto comprensivo in lingua tedesca di -OMISSIS-, in istruzione parentale.

Con nota del 12 maggio 2022, trasmessa via pec alla Dirigente dell’Istituto comprensivo in lingua tedesca di -OMISSIS-, i genitori del minore -OMISSIS-:

- comunicavano, in merito all’iscrizione all’istituzione scolastica, l’intenzione di voler ritirare l’iscrizione del figlio dalla scuola primaria di primo grado per avvalersi, a partire dal 1° settembre 2022, per avvalersi dell’asserito diritto di istruire privatamente e direttamente il figlio in regime di “istruzione familiare”;

- dichiaravano, in merito alla comunicazione annuale alle competenti autorità di vigilanza sull’obbligo educativo, di avere informato le competenti autorità di avere le capacità tecniche ed economiche per istruire il figlio e che, pertanto, dal 1° settembre 2022, la Dirigente scolastica doveva considerarsi sollevata;

- dichiaravano, in merito all’adempimento dell’obbligo scolastico, di non essere al momento interessati a formalizzare il percorso scolastico del figlio, di non avere accettato offerte formative da alcun istituto statale o paritario e di non intendere avvalersi, al momento, della facoltà di richiedere l’esame di idoneità per il passaggio a classi o cicli successivi (doc. 1 dell’Istituto resistente).

Con separata comunicazione di pari data, trasmessa sempre via pec alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo in lingua tedesca di -OMISSIS-, i genitori di -OMISSIS- comunicavano, in merito all’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali e particolari, la volontà di revocare all’Istituto il trattamento dei dati del loro figlio minore -OMISSIS- e di cancellare tutti i dati personali e particolari del figlio, nonché di quelli a lui correlati dei genitori. Dichiaravano, inoltre, di essere gli unici titolati a ricevere tali dati e, in quanto tali, di voler ricevere l’intera documentazione inerente la carriera scolastica del figlio (doc. 2 dell’Istituto resistente).

Con ulteriore comunicazione via pec, sempre del 12 maggio 2022. i genitori di -OMISSIS- comunicavano al Sindaco di -OMISSIS- la scelta di volersi avvalere, a partire dal 1° settembre 2022, dell’asserito diritto all’istruzione familiare, nei termini di cui sopra, e dichiaravano che la vigilanza sull’obbligo educativo sarebbe rimasta solo in capo all’ente comunale, al quale sarebbe stata rinnovata, annualmente, la comunicazione di istruzione familiare (doc. 3 dell’Istituto resistente).

Con l’impugnato provvedimento del 23 maggio 2022 la Vice Dirigente dell’Istituto comprensorio di -OMISSIS- rispondeva ai genitori di -OMISSIS-, informandoli che il vigente ordinamento giuridico riconosce il solo istituto della “istruzione parentale” e che, nella provincia di Bolzano, detto istituto è regolamentato dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2021, n. 1083, che stabiliscono precisi obblighi per i genitori che intendono fruire dell’istruzione parentale (doc. 9 dell’Istituto resistente). In particolare, in merito alla questione della vigilanza, la nota sottolineava che l’obbligo di vigilanza del Dirigente scolastico non viene meno a causa della fruizione dell’istruzione parentale. Quanto all’esame di idoneità, la nota ricordava che l’iscrizione a detto esame non costituisce una mera scelta discrezionale degli esercenti la responsabilità genitoriale, bensì un obbligo imposto dalla citata normativa, con la conseguenza che se il minore non venisse iscritto all’esame di...

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