LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2008, n. 5 - Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell''infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

CAPO IPrincipi generali

(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 29 luglio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione 1. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Cio' avviene nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

  1. A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche politiche dell'educazione indirizzate:

    1. allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

    2. alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarita' e tradizioni;

    3. alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;

    4. alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

  2. Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunita' formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonche' allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre piu' complesso.

  3. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'.

  4. Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

  5. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole paritarie riconosciute dalla Provincia.

  6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

  7. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi e' garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonche' dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

  8. All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonche' altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

  9. La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

  10. La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

  11. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonche' delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonche' di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonche' di documentazione.

    CAPO IIScuola dell'infanzia

    Art. 2.

    Finalita' della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita' e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunita' educative. Nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonche' nel rispetto della liberta' di insegnamento del personale, essa persegue le finalita' e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonche' la continuita' educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.

  12. La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l'offerta educativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia e' facoltativa.

  13. L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalita' precipua della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

  14. La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e l'individualizzazione delle attivita' educative nonche' la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.

    CAPO IIScuola dell'infanzia

    Art. 3.

    Programmazione dell'attivita' educativa 1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attivita' educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonche' per la documentazione dei processi di apprendimento.

  15. Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo e' coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.

  16. Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attivita' educative e la illustra alle famiglie.

    CAPO IIScuola dell'infanzia

    Art. 4.

    Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia 1. Ai circoli di scuola dell'infanzia e' riconosciuta personalita' giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalita' e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

  17. Al circolo di scuola dell'infanzia e' preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'art...

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