SENTENZA Nº 202210706 di Consiglio di Stato, 24-11-2022

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Date24 Novembre 2022
Published date07 Dicembre 2022
Judgement Number202210706
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 07/12/2022

N. 10706/2022REG.PROV.COLL.

N. 06882/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6882 del 2022, proposto da
Saudi Arabian Airlines, Lineas Aereas De Espana Sociedad Anonima Operadora, Etihad Airways, Ethiopian Airways, Easyjet Airline Company, Qatar Airways, Linee Aeree Turche (Turkish Airlines), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 502/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per le parti appellanti l’avvocato Massimo Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2021 le imprese di navigazione aerea Saudi Arabian Airlines, Iberia Lineas Aereas De Espana, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Easyjet Airline Company, Qatar Airways, Emirates, Linee Aeree Turche hanno impugnato davanti al Tar per il Piemonte:

- la decisione non conosciuta, con la quale l’A.R.T. ha stabilito l’esenzione dal contributo 2021 per le sole imprese di trasporto di merci su gomma;

- la FAQ con la quale l’A.R.T. ha dato corso ai rimborsi del contributo dell’anno 2021 già versato dalle imprese di trasporto su gomma per conto terzi;

- la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità richiesto, per l'anno 2021, integrata dalla delibera n. 20/2021 del 11 febbraio 2021, pubblicate sulla G.U.R.I. del 27.2.2021;

- il d.p.c.m. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 225/2020;

- la Determina del Segretario generale n. 30/2020 datata 4 marzo 2021, che detta la «Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021»;

- ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.

1.1 Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto.

1.1.1 Con delibera n. 225 del 22 dicembre 2020 l’Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) ha stabilito per l’anno 2021 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il suo funzionamento, includendo tra questi gli operatori che esercitano servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, pur precisando che l’assoggettamento a contribuzione sia sospeso fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo. Successivamente, l’atto è stato integrato dalla delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 recante la cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021.

1.1.2 La delibera è stata approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 e posta in esecuzione mediante la determina n. 33/2021 del Segretario Generale dell’A.R.T. in data 4 marzo 2021, che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021.

1.1.3 In questa cornice si è giustapposto il novum normativo recato dal d.l. 41/2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che, all’art. 37-bis aggiunto in sede di conversione, dispone che «in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». L’A.R.T. ha conseguentemente precisato, con una apposita FAQ pubblicata sul sito istituzionale, le modalità del rimborso di quanto già versato per l’anno 2021 alla luce dell’art. 37-bis cit. attenendosi al perimetro normativo che esenta dalla contribuzione le imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

1.1.4 Le ricorrenti, tutte imprese di navigazione aerea che hanno sede in Italia ed operano regolarmente su vari scali nazionali voli passeggeri e merci, hanno impugnato gli atti di A.R.T. relativi a detta esenzione.

1.2 A sostegno dell’impugnativa le ricorrenti avevano formulato i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione dell’art. 3 della Costituzione, con richiesta di rinvio pregiudiziale.

II. Violazione dell’art. 41 della Costituzione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale.

In via di estrema sintesi le ricorrenti in primo grado si dolevano dell’irragionevole sperequazione di trattamento di cui sarebbero vittime rispetto alle imprese di trasporto merci su gomma rimarcando che la ratio legis posta a base della misura agevolatoria riposerebbe sui gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore...

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