SENTENZA Nº 202205460 di Consiglio di Stato, 09-06-2022

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date09 Giugno 2022
Published date30 Giugno 2022
Judgement Number202205460
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/06/2022

N. 05460/2022REG.PROV.COLL.

N. 01656/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del 9 giugno 2022, il Cons. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per la parte appellante gli Avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, gli odierni appellanti impugnavano il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2021 - e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021, la proposta del Ministro dell’interno e le relazioni del Prefetto di Catanzaro e della Commissione di indagine da esso nominata - con cui era stato disposto, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il commissariamento del Comune di -OMISSIS-, nonché la nomina della Commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

I ricorrenti in primo grado deducevano, preliminarmente, di essere legittimati all’azione proposta nella qualità di sindaco (il primo) e di consiglieri comunali (gli altri) del Comune di -OMISSIS-, eletti nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018.

Nel merito, con un unico articolato motivo di impugnazione, essi lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché basato su una erronea e travisata ricostruzione di fatti e circostanze non veritieri o non significativi del condizionamento mafioso.

I ricorrenti, in particolare, contestavano, uno per uno, tutti gli addebiti posti a fondamento del provvedimento impugnato e ivi ritenuti elementi rilevanti, concreti ed univocamente dimostrativi del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso o del condizionamento, ad opera della stessa, dell’attività politica ed amministrativa locale.

Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio ed istavano per la reiezione del ricorso avversario.

Rigettata la domanda cautelare e acquisiti al giudizio, in forma riservata, il provvedimento impugnato e gli atti allegati in forma integrale, il Tar Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.

2.- Avverso tale sentenza hanno interposto appello i ricorrenti in primo grado, lamentandone l’erroneità perché essa non avrebbe esaminato le loro specifiche e documentante argomentazioni relative a tutti i fatti indiziari posti a base...

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