SENTENZA Nº 202201027 di TAR Sicilia - Catania, 23-03-2022

Presiding JudgeBURZICHELLI DANIELE
Date23 Marzo 2022
Published date11 Aprile 2022
Judgement Number202201027
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania (Italia)
Pubblicato il 11/04/2022

N. 01027/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2019 REG.RIC.

N. 01281/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2019, proposto da
Associazione Italia Nostra ONLUS, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, Regione Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caltabiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Senza Confine S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Interculturale Comunità Euro-Afro-Asiatica del Turismo, non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2021, proposto da
Associazione Italia Nostra ONLUS., rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Carrubba, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano e Alessandra Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caltabiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Senza Confine S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente sentenza.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti delle due cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 429/2019 l’associazione interessata, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario già proposto innanzi al Presidente della Regione, ha impugnato: a) l’avviso di gara dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Sicilia, in data 27 marzo 2017, n. 402/R.I., per la concessione dell’area demaniale “Ex-Piazza d’Armi”; b) la concessione di valorizzazione n. 208 in data 29 novembre 2017; c) il nulla-osta n. 21439 in data 21 dicembre 2017; d) i pareri della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di cui alla nota in data 19 giugno 2017, n. 7346, e in data 23 febbraio 2018, n. 1624; e) il decreto del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 3249 in data 11 luglio 2017; f) la deliberazione della Commissione Unica per Ortigia di cui al verbale in data 20 marzo 2018, n. 887; g) il permesso di costruire n. 25/2018 CS in data 4 aprile 2018.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di valorizzazione dell’area di proprietà dello Stato denominata “ex-Piazza d’Armi”, Caserma Abela di Siracusa, ex art. 3 del decreto legge n. 351/2000, convertito in legge n. 410/2001, per un periodo di tempo da sei a dodici anni; b) all’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria l’Associazione afro-asiatica del Turismo, la quale ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa n. 7346 in data 19 giugno 2017 e l’autorizzazione dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali giusta decreto n. 3249 in pari data; c) in data 28 novembre 2017 è stato sottoscritto il contratto di concessione; d) il progetto, tuttavia, è stato sostanzialmente innovato con la previsione di una struttura priva del carattere della temporaneità da adibire a chiosco-bar-ristoro della clientela; d) sono sopraggiunti i pareri favorevoli della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali n. 1624 in data 23 febbraio 2018 e n. 3368/ES in data 9 maggio 2018, nonché il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Siracusa n. 25 in data 4 aprile 2018, alla luce, tra l’altro, del verbale n. 887 in data 20 marzo 2018 della Commissione unica per Ortigia, con la previsione espressa della preventiva acquisizione dell’autorizzazione del Genio Civile; e) in data 1 giugno 2018 la società “Senza Confine”, cui la concessionaria aveva affidato la gestione del bene, ha inoltrato segnalazione certificata di inizio attività n. 1444 inerente ad una variante al permesso di costruire n. 25/2018, che è stata autorizzata dall’Amministrazione; f) in data 17 aprile 2018 hanno avuto inizio i lavori, che sono stati ultimati nei mesi di giugno e luglio 2018, ma l’autorizzazione del Genio Civile n. 102248 in data 7 maggio 2018 è sopraggiunta dopo l’avvio dei lavori.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha fatto ricorso allo strumento contemplato dal decreto-legge n. 351/2001 ai fini della valorizzazione del bene, ma la valorizzazione deve, in realtà, essere consensuale, come espressamente stabilito dal decreto legislativo n. 42/2004; b) l’Agenzia del Demanio era, quindi, tenuta, prima di avviare la gara, a trovare un accordo o un’intesa con il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali; c) ai sensi dell’art. 6 del menzionato decreto legislativo n. 42/2004, la riqualificazione del bene può riferirsi solo a siti ed immobili riconosciuti come degradati, circostanza insussistente nel caso di specie, e, in ogni caso, l’intesa preventiva avrebbe dovuto stabilire in modo puntuale e rigoroso l’“an”, il “quid”, il “quomodo” e il “quando” dell’intervento; d) l’Agenzia del Demanio ha interpretato i sopraggiunti atti autorizzativi come ratifica in relazione al mancato espletamento del procedimento concertativo e pianificatorio di cui all’art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004; e) l’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali esercita competenze dirette non solo in relazione alle funzioni tutorie, ma anche in...

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