SENTENZA Nº 202200776 di CGA Sicilia, 16-06-2022

Presiding JudgeDE NICTOLIS ROSANNA
Date16 Giugno 2022
Published date29 Giugno 2022
Judgement Number202200776
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 29/06/2022

N. 00776/2022REG.PROV.COLL.

N. 00106/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2022, proposto da
Luigi Liistro, Corrado Spriveri e Salvatore Mazzonello, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Sano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto nazionale previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia Tiziana Giovanna Norrito e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli c/o Inps, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale Inps, sita in Palermo, via Maggiore Toselli 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3663/2021, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La controversia riguarda il trattamento di fine servizio (di seguito TFS) da corrispondere ai signori Luigi Liistro, Corrado Spriveri e Salvatore Mazzonello, militari appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda.

2. Essi sono stati esclusi dall’Inps dall’applicazione dei benefici di cui all’art.6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e all’art. 1911 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare. Pertanto i suddetti signori, dopo aver trasmesso apposite istanze/diffide all’ente previdenziale tendenti ad ottenere l’applicazione dei benefici di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e all’art. 1911 c.o.m., hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto.

Con il medesimo ricorso hanno altresì chiesto l’accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l’effetto, la condanna delle amministrazioni resistenti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911 c.o.m., con corresponsione delle somme non corrisposte, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo

3. Il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 6 dicembre 2021 n. 3663, ha respinto il ricorso.

4. I signori Luigi Liistro, Corrado Spriveri e Salvatore Mazzonello, con ricorso n. 106 del 2022, hanno appellato la sentenza.

5. Nel corso del giudizio si è costituito l’Inps.

6. All’udienza del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è fondato.

8. In via pregiudiziale il Collegio rileva:

- la tardività, eccepita da controparte con memoria depositata il 6 giugno 2022, della memoria depositata dall’Inps il 29 maggio 2022 per violazione del termine, di cui all’art. 73 comma 1 c.p.a., di trenta giorni a ritroso rispetto all’udienza del 16 giugno 2022;

- la tardività della documentazione depositata dall’Inps il 17 giugno 2022, il giorno successivo all’udienza, e annunciata nel corso dell’udienza del 16 giugno, con particolare riferimento alla relazione che dà conto degli effetti finanziari della pronuncia confermativa della sentenza impugnata.

Detto deposito è tardivo rispetto al termine di deposito dei documenti in vista dell’udienza, senza alcuna plausibile ragione, trattandosi di una relazione tecnica che ben poteva essere apprestata in tempo utile per l’udienza, sicché viola in modo evidente il principio del contraddittorio, posto che la tempistica non rende possibile a controparte interloquire sul punto. Il deposito è inammissibile anche perché introduce un argomento nuovo, in violazione del divieto dei nova, che non consente di proporre censure, eccezioni o mezzi di prova che non siano ritenuti indispensabili o che la parte non dimostri di non averli potuti produrre prima (art. 104...

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