SENTENZA Nº 202100933 di TAR Puglia - Bari, 19-05-2021

Presiding JudgeCILIBERTI ORAZIO
Date19 Maggio 2021
Published date28 Maggio 2021
Judgement Number202100933
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari (Italia)
Pubblicato il 28/05/2021

N. 00933/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2015, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Antonio Gambatesa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 82/A e dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

contro

Comune di Vieste, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del diniego definitivo di sanatoria edilizia prot. n. -OMISSIS-, del giorno 11.2.2015, spedito a mezzo raccomandata a/r ricevuta e consegnata il 6.3.2015, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica - Opere Pubbliche - Edilizia - Sicurezza sul Lavoro - Protezione Civile del Comune di Vieste ad oggetto: “DINIEGO DEFINITIVO sanatoria edilizia al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, istanza di condono edilizio Legge 326/03 prot.llo n. -OMISSIS-del 04.05.2004” con il quale il Comune di Vieste, ha rigettato la domanda di Condono Edilizio n. prot. -OMISSIS-del 4.5.2004, presentata dal Sig. -OMISSIS--OMISSIS-;

- del presupposto preavviso di rigetto della sanatoria edilizia ex art. 10-bis legge n. 241/1990, recante prot. n. 7721 del 30.4.2014, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica - Opere Pubbliche - Edilizia - Sicurezza sul Lavoro - Protezione Civile del Comune di Vieste;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e comunque connesso a quello gravato (e di ogni altro atto istruttorio) ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile;

Nessun difensore è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con istanza di condono edilizio recante prot. n. -OMISSIS-del giorno 4.5.2004, l’odierno ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-chiedeva al Comune di Vieste, ai sensi dell’art. 32 decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, di sanare “un manufatto in cls armato ad un piano fuori terra della superficie di mq 300 e volume di 1.200 mc da adibire ad attività commerciale sito in Agro del Comune di Vieste, alla Loc. -OMISSIS-, su terreno distinto in Catasto al foglio -OMISSIS-”.

Il ricorrente, con istanza prot. n. 1526 del 31.1.2005, richiedeva al Comune, ai sensi della legge n. 308/2004 sul cd. condono paesaggistico, anche parere di compatibilità paesaggistica per le opere edili sopra descritte.

I lavori inerenti all’opera de qua venivano completati funzionalmente prima del 31.3.2003, secondo quanto dichiarato dall’istante in data 3.5.2004.

Con lettera racc. a/r del giorno 30.4.2014, prot. n. 7721 del 30.4.2014, avente ad oggetto “Preavviso di rigetto sanatoria edilizia al Signor -OMISSIS- -OMISSIS-. Istanza di condono edilizio Legge 326/03 prot.llo n. -OMISSIS-del 04.05.2004”, il Responsabile del Servizio Urbanistica comunicava all’odierno ricorrente che l’istanza di condono presentata presso il competente Ufficio del Comune non poteva essere accolta.

Nel citato preavviso si evidenziava che l’abuso, ricadente nella Tipologia 1, Allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, in zona E1 - Agricola Normale del PRG, in zona 2 del Parco Nazionale del Gargano ed in area tutelata a fini paesaggistico - ambientale ai sensi del dlgs n. 42/2004, avrebbe comportato la trasformazione urbanistica dei terreni interessati in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre, sempre in base a detto provvedimento:

«… Acclarato che, “Dalla combinata lettura dei commi 26 e 27 della L. n. 326 del 2006, art. 32 e dal rinvio alle esclusioni previste dalla L. n. 47 del 1985, artt. 32 e 33, come sostituiti dalla L. n. 326 del 2003, e analizzate le più recenti sentenze di Cassazione sull’argomento (Cass., Sez. 3^ 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass. 1.10.2004 n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n. 37865, Musio - Cassazione penale sent. n. 28517 del 18.7.2007; Cass. n. 6431 del 2007; Cassazione penale sent. n. 35222 del 21.9.2007; Cassazione penale, sent. n. 45253 del 5.12.2007; Cassazione penale sent. n. 24647 del 15.6.2009; Cons. Stato, Sez. IV, 10.8.2007, n. 4396; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 18.6.2009, n. 4020), si può trarre il seguente principio guida:

Nelle zone soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, del beni ambientali e paesistici, nonché del parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione delle opere abusive, sono sanabili le tipologie di abuso riconducibili ai n. 4, 5, 6 della legge istitutiva dell’abuso (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee “A” di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio - opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume).

Mentre, per le altre tipologie di abuso, quelle più gravi individuate al punti 1, 2 e 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto - opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio) sono sanabili nelle predette zone vincolate solo a condizione che si verificano contemporaneamente tutte queste condizioni:

1. le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo;

2. siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici;

...

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